Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/26: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal) · 18 pagine

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3 Commento alle singole disposizioni

3.1 Articolo 6 Persone a beneficio di privilegi in virtù del diritto internazionale

Capoverso 3

In occasione della modifica dell’ordinanza sullo Stato ospite (OSOsp; RS 192.121), entrata in vigore il 1° gennaio 2008, l’articolo 6 capoverso 3 OAMal era stato modificato e, nella nuova versione, erano stati involontariamente omessi i familiari. Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) intende ora eliminare questa lacuna. Per evitare casi di doppia assicurazione, propone di reintrodurre la possibilità di esentare dall’obbligo d’assicurazione le persone assicurate insieme al titolare principale presso l’assicurazione malattie della sua organizzazione primitiva. La definizione del campo di applicazione personale di cui al capoverso 3 è semplificata per rispecchiare meglio la realtà. In effetti, secondo la prassi attuale, solo le organizzazioni intergovernative e le istituzioni internazionali ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 lettere a e b della legge sullo Stato ospite (LSO; RS 192.12) offrono al loro personale una copertura assicurativa per le cure in Svizzera.

Nei capoversi 3 e 4 è opportuno precisare che l’interessato non può revocare l’esenzione o la rinuncia all’esenzione dall’obbligo assicurativo. L’aggiunta di questa frase (in fine) è giustificata dal fatto che tali persone non beneficiano di alcun privilegio in virtù del diritto internazionale o vi hanno rinunciato, per cui non vi è motivo di permettere loro di ritornare sulla loro scelta assicurativa come prevede l’articolo 7 capoverso 6 OAMal per i beneficiari di privilegi ai sensi dell'articolo 6 capoverso 1. Trattandosi di persone che risiedono stabilmente in Svizzera è opportuno evitare un andirivieni tra diversi sistemi assicurativi per motivi particolari (finanziari o di altra natura). Inoltre, sarebbe contrario al principio di solidarietà consentire a tali persone di entrare nel sistema LAMal quando sono anziane malate, senza avervi mai contribuito.

Capoverso 4

I familiari di persone che beneficiano in Svizzera di privilegi in virtù del diritto internazionale non sono soggetti all’assicurazione malattie obbligatoria e possono affiliarsi presso l’assicurazione dell’organizzazione internazionale insieme al titolare principale. Sinora questa regola si applicava unicamente alle persone che non esercitavano alcuna attività lucrativa. Quelle che lavoravano dovevano assicurarsi in Svizzera, anche se beneficiavano della copertura assicurativa dell’organizzazione internazionale. Per evitare casi di doppia imposizione, il DFAE ha rivisto l’articolo 24 OSOsp. Dal 1° gennaio 2016, i familiari o altre persone autorizzate ad accompagnare il titolare principale (secondo l’articolo 22 OSOsp) che scambiano la loro carta di legittimazione con un permesso Ci per poter esercitare un’attività lucrativa in Svizzera non sono più soggetti all’assicurazione malattie obbligatoria.

Tuttavia, l’OSOsp non si applica alle persone che non beneficiano di privilegi in virtù del diritto internazionale. Pertanto, i loro familiari in possesso di un permesso di soggiorno o di domicilio, o di un permesso per frontalieri, nonché le persone di nazionalità svizzera, rimangono soggetti all’assicurazione malattie obbligatoria anche se possono affiliarsi all’assicurazione dell’organizzazione internazionale insieme al titolare principale. La presente revisione vuole evitare casi di doppia assicurazione anche per queste persone.

3.2 Articolo 19a Ripartizione tra i Cantoni della quotaparte cantonale

In caso di cure ospedaliere fornite in Svizzera ad assicurati che risiedono in uno Stato membro dell’UE, in Islanda o in Norvegia e percepiscono una rendita svizzera, o a loro familiari, i Cantoni sono obbligati conformemente all’articolo 49a capoverso 3bisdella LAMal rivista ad assumere congiuntamente la quotaparte cantonale fissata dal Cantone di ubicazione e ripartita sui singoli Cantoni proporzionalmente alla popolazione residente. Affinché questa disposizione possa essere attuata, a livello di ordinanza viene definita una procedura. I compiti che quest’ultima comporta devono essere affidati a un’istituzione.