Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/26: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal) · 18 pagine

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Se, nonostante la diffida, l’assicurato non paga i premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora entro il termine assegnato, l’assicuratore deve richiedere l’esecuzione. Il Cantone può esigere che l’assicuratore comunichi all’autorità cantonale competente il nome dei debitori escussi (art. 64a cpv. 2 LA-Mal).

Nel suo rapporto del 28 agosto 2009 sull’iniziativa parlamentare 09.425 «Articolo 64a LAMal e premi non pagati», la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale (CSSS-N), commentando l’articolo 64a capoverso 2 LAMal, ha asserito che l’autorità cantonale deve avere la possibilità di agire a favore dell’assicurato prima che la procedura di esecuzione si concluda con un certificato di carenza di beni. Per questo motivo può chiedere all’assicuratore di comunicarle i nomi dei debitori perseguiti per debiti (FF 2009 5760).

In virtù di questa disposizione, il vigente articolo 105e capoverso 1 OAMal obbliga gli assicuratori a comunicare all’autorità cantonale competente determinati dati personali dei debitori.

La CDS e santésuisse chiedono di obbligare gli assicuratori a comunicare oltre ai dati dei debitori anche quelli degli assicurati. Il Cantone ha bisogno di questi dati per decidere se tali assicurati sono di sua competenza e se deve assumere crediti relativi all’AOMS secondo l’articolo 64a capoverso 4 LAMal.

Visto l’obbligo di mantenimento dei genitori verso i figli sancito dal codice civile, gli assicuratori possono avviare una procedura di esecuzione nei confronti dei genitori per i premi dei loro figli. Dato che madre, padre e figli possono essere assicurati presso assicuratori diversi, un assicuratore può per esempio richiedere l’esecuzione di una madre per il premio di suo figlio anche se la donna non è assicurata presso di lui. In tal caso, il Cantone vuole che gli siano comunicati oltre ai dati personali della madre, anche quelli del figlio.

Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la LAMal o la LVAMal, o di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione possono comunicare dati in deroga all’articolo 33 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1) ad altri organi incaricati di applicare la LAMal o la LVAMal, nonché di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione, qualora ne necessitino per adempiere gli obblighi conferiti loro dalla LAMal o dalla LVAMal (art. 84a LAMal). Sulla scorta di questa disposizione, gli assicuratori possono comunicare ai Cantoni i dati personali degli assicurati, purché i Cantoni ne abbiano bisogno per eseguire l’articolo 64a LAMal.

Secondo l’articolo 64a capoverso 2 LAMal, il Cantone può esigere che l’assicuratore gli comunichi il nome dei debitori escussi. Il fatto che questa disposizione menzioni unicamente i debitori non esclude che gli assicuratori siano autorizzati a comunicare i dati relativi agli assicurati non debitori. Il Cantone può pertanto esigere che l’assicuratore gli comunichi il nome dei debitori nei confronti dei quali avvia una procedura di esecuzione e quello di eventuali altri assicurati interessati da tale procedura (familiari).

Capoverso 1bis

La CDS e santésuisse chiedono inoltre di obbligare gli assicuratori a notificare al Cantone il numero federale d’identificazione delle imprese qualora il debitore sia una persona giuridica. Dato che questa eventualità è possibile, occorre disciplinare quali sono i dati che gli assicuratori in tali casi devono comunicare al Cantone.

In linea di principio, sono soggette all’obbligo d’assicurazione unicamente le persone fisiche (art. 3 LA-Mal). Tuttavia, vi sono persone giuridiche che pagano regolarmente premi di assicurati (p. es. Comuni tramite i loro servizi sociali). Se un assicurato comunica al proprio assicuratore che i suoi premi sono pagati da una persona giuridica, l’assicuratore è tenuto a notificare alle autorità cantonali competenti il nome di tale persona e, se ne è a conoscenza, il relativo numero d’identificazione delle imprese (UID). Dal 2011, l’Ufficio federale di statistica (UST) assegna a ogni azienda un UID univoco (al riguardo vedi https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/registri/registro-imprese/numero-identificazione-imprese.html). Le unità UID non sono solo soggetti giuridici iscritti al registro di commercio, bensì anche unità della