Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/26: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal) · 18 pagine

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assicuratori-malattie connesse con la ripartizione della quotaparte cantonale tra i Cantoni. Inoltre, nella frase introduttiva del capoverso viene aggiunta l’abbreviazione (PA) della legge federale menzionata visto che anche nel nuovo capoverso 3bissi rimanda allo stesso atto normativo.

Capoverso 3bis

Questo nuovo capoverso stabilisce che l’istituzione comune può anche statuire pronunciando una decisione secondo l’articolo 5 PA in caso di una contestazione che l’oppone a un Cantone in merito alla ripartizione della quotaparte cantonale tra i Cantoni, per esempio se un Cantone contesta la propria partecipazione a tale quotaparte. Con l’assegnazione di nuovi compiti all’istituzione comune in virtù dell’articolo 18 capoverso 3 LAMal, il Consiglio federale deve conferirle anche la competenza decisionale affinché possa realizzarli.

3.4 Articolo 23

Capoverso 1

Conformemente al vigente articolo 23 capoverso 1, due disposizioni dell’OAMal valide per l’istituzione comune si applicano per analogia anche all’istituzione di cui all’articolo 19 LAMal. Entrambe le disposizioni sono però state abrogate con effetto dal 1° gennaio 2016 e riformulate nella nuova LVAMal negli articoli 45 e 46 validi per l’istituzione comune. È ragionevole che, sulla falsariga delle due disposizioni dell’ordinanza abrogate, anche queste nuove disposizioni elevate a livello di legge siano applicabili per analogia all’istituzione di cui all’articolo 19 capoverso 2 LAMal. Inoltre, occorre eliminare l’aggettivo «prevista».

Capoverso 3

Attualmente, il termine «rapporto d’attività» è spesso sostituito – anche dalla fondazione Promozione Salute Svizzera – con il termine «rapporto di gestione». L’ordinanza è adeguata in tal senso e la disposizione in questione trasferita dal capoverso 1 al capoverso 3.

3.5 Articolo 29 Effettivo medio degli assicurati

Nel capitolo «Vigilanza» sezione «Dati relativi alla vigilanza», l’ordinanza vigente prevede che l’UFSP pubblichi per assicuratore, tra l’altro, l’effettivo degli assicurati (art. 28b cpv. 2 lett. h) e stabilisce che, se l’assicurazione è durata meno di un anno, per il calcolo degli effettivi medi degli assicurati che vanno comunicati dagli assicuratori è determinante il numero totale dei mesi d’assicurazione diviso per dodici (art. 29). L’UFSP pubblica l’effettivo medio degli assicurati nei dati relativi alla vigilanza degli assicuratori (vedi «Statistica dell’assicurazione malattie obbligatoria», tabella 5.01).

In seguito alla sentenza del Tribunale federale DTF 142 V 87, gli assicuratori calcolano il premio degli assicurati che nel corso del mese entrano o escono (nascita, decesso, partenza all’estero, arrivo dall’estero o assoggettamento all’assicurazione militare) non più su base mensile bensì giornaliera. Di conseguenza, per calcolare i loro effettivi medi degli assicurati ora devono sommare i giorni di assicurazione e dividere il totale per 365 o per 366 se l’anno è bisestile.

Esempio: in un anno bisestile (=366 giorni) un assicuratore assicura tre persone. La prima è assicurata dal 1° gennaio al 31 dicembre (366/366 = 1), la seconda dal 15 marzo, giorno in cui viene al mondo ((17+275)/366 = 0,797814), la terza fino al 3 luglio, giorno in cui muore ((182+3)/366 = 0,505464). L’effettivo medio degli assicurati di questo assicuratore è pari a 2.30328 (1 + 0,797814 + 0,505464).

Dato che il vigente articolo 28b capoverso 2 lettera h OAMal utilizza il termine «effettivo degli assicurati», quest’ultimo deve essere utilizzato anche nella rubrica dell’articolo 29 in sostituzione dell’attuale «effettivo del rischio», e poiché la disposizione disciplina il calcolo dell’effettivo medio degli assicurati, occorre aggiungere l’aggettivo «medio» nella rubrica.