Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/26: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal) · 18 pagine

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Per gli anni 2016 e 2017 si procede in modo diverso a dipendenza della fonte di finanziamento:

- l’importo restante dal contributo degli assicurati e degli assicuratori è versato nel fondo per i casi

d’insolvenza (art. 136 cpv. 1 OAMal);

- l’importo restante dal contributo della Confederazione è utilizzato per coprire i costi derivanti all’isti-

tuzione comune dalla sua attività per la correzione dei premi, ossia per indennizzarla per i lavori di amministrazione del fondo per la correzione dei premi nonché, una volta assolto tale compito, di stesura e presentazione all’UFSP di un rapporto esauriente (art. 106b cpv. 3 LAMal nella versione della modifica del 21 marzo 2014); un eventuale ulteriore resto dopo l’indennizzo di tali costi viene versato nel fondo per i casi d’insolvenza (art. 136 cpv. 2 OAMal).

L’importo restante dalla correzione dei premi versato nel fondo per i casi d’insolvenza torna a beneficio degli assicurati, poiché il fondo ha lo scopo di assumere i costi delle prestazioni legali in vece degli assicuratori insolvibili (art. 47 LVAMal). L’impiego dell’importo restante dalla correzione dei premi è quindi conforme all’articolo 5 lettera f LVAMal, in quanto i fondi dell’assicurazione sociale malattie non sono destinati ad altri scopi che non siano quelli di quest’ultima.

La correzione dei premi avrà luogo fino al 31 dicembre 2017. Di conseguenza, l’importo restante non potrà essere utilizzato giusta l’articolo 136 OAMal prima del 2018 e sara versato nel fondo per i casi d’insolvenza fino al 31 dicembre 2018. L’articolo 136 OAMal rimane in vigore fino a tale data.

3.18 Disposizione transitoria

L’organo di revisione deve verificare le informazioni di cui all’articolo 105j secondo le nuove disposizioni la prima volta per l’anno 2017.

4 Entrata in vigore

Gli articoli 36a e 99 OAMal sull’assunzione dei costi in caso di cooperazione transfrontaliera, rivisti sulla base della revisione del 30 settembre 2016 della LAMal, devono entrare in vigore già il 1° gennaio 2018 affinché possano essere presentate domande di autorizzazione di nuovi programmi. Lo stesso vale per altre singole modifiche non connesse con la revisione della LAMal, che non richiedono una fase di attuazione, ossia le modifiche degli articoli 6, 23, 29, 91, 105e, 105f, 105j, 105k, 106b e 106c nonché 136.

Dato che le modifiche restanti dell’OAMal connesse con la revisione del 30 settembre 2016 della LAMal, ossia le modifiche degli articoli 19a, 22, 36b e 37, necessitano di un periodo di preparazione per i Cantoni, gli assicuratori-malattie e l’istituzione comune, e incidono sul calcolo dei premi, possono essere poste in vigore solo il 1° gennaio 2019.