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Consultazione 2017/30: Ordinanze relative alla legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali · 23 pagine

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a. numero d’assicurato pseudonimizzato;

b. codice numerico del caso;

c. motivo dell’immissione;

d. Cantone di domicilio.

3I registri cantonali dei tumori e il registro dei tumori pediatrici inseriscono nel sistema d’informazione i dati di cui al capoverso 2 non appena:

a. la loro competenza è verificata; o

b. un paziente fa opposizione o revoca l’opposizione.

4Il servizio nazionale di registrazione dei tumori consente ai registri cantonali dei tumori e al registro dei tumori pediatrici di accedere al sistema d’informazione mediante procedura di richiamo.

5Se constata che un registro cantonale dei tumori, il registro dei tumori pediatrici o l’UST stanno trattando i dati di una persona che ha fatto opposizione o che più registri dei tumori trattano dati della stessa persona, esso li informa.

Art. 27 Altri compiti

Il servizio nazionale di registrazione dei tumori assolve in particolare anche i seguenti compiti:

a. d’intesa con i registri cantonali dei tumori e il registro dei tumori pediatrici definisce gli standard di codifica;

b. adotta le misure necessarie a garantire la qualità dei dati, svolgendo in particolare prove interlaboratorio tra i registri cantonali dei tumori e il registro dei tumori pediatrici. Gli esiti vengono comunicati ai servizi coinvolti;

c. mette a disposizione dei registri cantonali dei tumori il programma informatico necessario per la registrazione.

Sezione 8: Misure atte a garantire la protezione dei dati

Art. 28 Requisiti per la trasmissione dei dati

1La fornitura elettronica dei dati delle persone e delle istituzioni soggette all’obbligo di notifica al registro dei tumori competente e al registro dei tumori pediatrici avviene in forma codificata.

2La fornitura elettronica dei dati del servizio di pseudonimizzazione avviene secondo le direttive dell’UCC.

3La fornitura elettronica dei dati del servizio d’informazione avviene secondo le direttive del servizio nazionale di registrazione dei tumori.

4I registri dei tumori, il registro dei tumori pediatrici, il servizio nazionale di registrazione dei tumori e l’UST assicurano una trasmissione dei dati sicura.