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Consultazione 2017/30: Ordinanze relative alla legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali · 23 pagine

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Art. 17 Condizioni per la registrazione

1I registri cantonali dei tumori e il registro dei tumori pediatrici assicurano la correttezza della registrazione:

a. verificando il numero d’assicurato per mezzo di un confronto con i dati dell’UCC, secondo le direttive di quest’ultimo;

b. consultando il servizio nazionale di registrazione dei tumori per escludere una registrazione multipla;

c. procedendo, in caso di dubbi sulla competenza, ad accertamenti con altri registri dei tumori o con il registro dei tumori pediatrici;

d. verificando prima dell’assegnazione del codice numerico del caso se il paziente ha fatto opposizione.

2Prima di assegnare il codice numerico del caso, i registri cantonali dei tumori verificano inoltre la loro competenza effettuando un confronto con i dati dei registri cantonali e comunali degli abitanti.

3I Cantoni fanno in modo che i registri cantonali dei tumori possano procedere al confronto dei dati senza mettere i registri degli abitanti in condizione di risalire alla malattia tumorale di una determinata persona.

Sezione 5: Comunicazione di dati tra gli organi esecutivi

Art. 18 Scambio di dati tra i registri cantonali dei tumori e il registro dei tu-

mori pediatrici

1Al più tardi un mese dopo la ricezione, i registri cantonali dei tumori trasmettono al registro dei tumori pediatrici i dati completati e aggiornati secondo l’articolo 9 capoverso 2 LRMT dei pazienti che al momento della diagnosi non hanno ancora compiuto 19 anni.

2Il registro dei tumori pediatrici trasmette entro il 31 luglio al registro cantonale dei tumori pertinente per il territorio in questione i dati di base registrati, aggiornati o completati nell’anno precedente e i codici numerici dei casi.

Art. 19 Comunicazione da parte dell’UCC della data del decesso

1I registri cantonali dei tumori e il registro dei tumori pediatrici comunicano all’UCC il numero d’assicurato di tutti i pazienti di cui non è ancora stata registrata una data di decesso.

2L’UCC comunica al registro cantonale dei tumori competente e al registro dei tumori pediatrici la data del decesso dei pazienti non più in vita.