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Consultazione 2017/30: Ordinanze relative alla legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali · 23 pagine

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a. cognome e nome della persona che si oppone;

b. indirizzo;

c. data di nascita;

d. numero d’assicurato;

e. data e firma.

Art. 14 Misure in caso di opposizione

1Il registro che riceve l’opposizione la inserisce, dopo aver verificato il numero d’assicurato (art. 16 cpv. 2 lett. a), nel sistema d’informazione di cui all’articolo 26.

2Esso conferma per scritto a chi ha fatto opposizione di avere messo in atto le misure relative all’opposizione e distrugge i dati di cui all’articolo 13 capoverso 2.

3Nel momento in cui un registro cantonale dei tumori, il registro dei tumori pediatrici, il servizio nazionale di registrazione dei tumori o l’UST viene a conoscenza di un’opposizione, il registro distrugge senza indugio i dati non ancora registrati e anonimizza immediatamente quelli già registrati.

Art. 15 Revoca dell’opposizione

1La persona che ha fatto opposizione può revocarla in qualsiasi momento.

2Alla revoca dell’opposizione si applicano per analogia gli articoli 13 e 14 capoverso 1.

3Il registro competente può chiedere alle persone e alle istituzioni soggette all’obbligo di notifica di notificare nuovamente i dati del paziente.

Sezione 4: Registrazione dei dati

Art. 16 Termine di attesa

1Quando un registro cantonale dei tumori o il registro dei tumori pediatrici riceve dati di un paziente di cui finora non ha registrato alcun dato, può procedere alla registrazione a condizione che il paziente non faccia opposizione entro tre mesi dalla ricezione dei dati.

2Fino alla scadenza del termine di attesa, i dati possono essere sottoposti ai seguenti trattamenti:

a. verifica del numero d’assicurato per mezzo di un confronto con i dati dell’UCC;

b. verifica se sono già stati registrati dati;

c. in caso di incompetenza, trasmissione dei dati a un altro registro cantonale dei tumori o al registro dei tumori pediatrici.