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Consultazione 2017/30: Ordinanze relative alla legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali · 23 pagine

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Art. 37 Valutazione e forma della delega

1Per la sua decisione in merito alla delega, il DFI tiene conto in particolare dei seguenti criteri:

a. capacità di rendimento della persona od organizzazione interessata;

b. garanzia di soddisfare le specifiche tecniche;

c. gestione economica dei mezzi a disposizione;

d. competenza nei seguenti settori:

1. epidemiologia,

2. tecnologia dell’informazione,

3. gestione di un registro,

4. statistica;

e. esperienza e referenze.

2I dettagli sui compiti da adempiere e l’ammontare della remunerazione sono disciplinati in un contratto di diritto pubblico tra l’UFSP e la persona o l’organizzazione incaricata. La durata del contratto deve essere limitata.

Art. 38 Vigilanza

Il DFI assicura la vigilanza delle organizzazioni e persone incaricate in riferimento al compito assegnato.

Sezione 11: Disposizioni finali

Art. 39 Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato 2.

Art. 40 Disposizioni transitorie

1L’obbligo di notifica di cui agli articoli 3 e 4 LRMT non si applica ai dati concernenti malattie tumorali diagnosticate prima del 1° gennaio 2019.

2I dati personali trattati in un registro cantonale dei tumori o nel registro dei tumori pediatrici prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza devono essere codificati, provvisti di un codice numerico del caso, completati, aggiornati e trasmessi al servizio nazionale di registrazione dei tumori entro il 31 dicembre 2021.

3I seguenti dati dei registri cantonali dei tumori non devono essere trattati secondo la LRMT e la presente ordinanza:

a. dati registrati prima del 1° gennaio 2003 concernenti persone decedute prima del 1 gennaio 2019;

b. dati di persone decedute prima del 1° gennaio 2019, sempreché non siano ancora registrati entro tale data.