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Consultazione 2017/30: Ordinanze relative alla legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali · 23 pagine
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Art. 37 Valutazione e forma della delega
1Per la sua decisione in merito alla delega, il DFI tiene conto in particolare dei seguenti criteri:
a. capacità di rendimento della persona od organizzazione interessata;
b. garanzia di soddisfare le specifiche tecniche;
c. gestione economica dei mezzi a disposizione;
d. competenza nei seguenti settori:
1. epidemiologia,
2. tecnologia dell’informazione,
3. gestione di un registro,
4. statistica;
e. esperienza e referenze.
2I dettagli sui compiti da adempiere e l’ammontare della remunerazione sono disciplinati in un contratto di diritto pubblico tra l’UFSP e la persona o l’organizzazione incaricata. La durata del contratto deve essere limitata.
Art. 38 Vigilanza
Il DFI assicura la vigilanza delle organizzazioni e persone incaricate in riferimento al compito assegnato.
Sezione 11: Disposizioni finali
Art. 39 Modifica di altri atti normativi
La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato 2.
Art. 40 Disposizioni transitorie
1L’obbligo di notifica di cui agli articoli 3 e 4 LRMT non si applica ai dati concernenti malattie tumorali diagnosticate prima del 1° gennaio 2019.
2I dati personali trattati in un registro cantonale dei tumori o nel registro dei tumori pediatrici prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza devono essere codificati, provvisti di un codice numerico del caso, completati, aggiornati e trasmessi al servizio nazionale di registrazione dei tumori entro il 31 dicembre 2021.
3I seguenti dati dei registri cantonali dei tumori non devono essere trattati secondo la LRMT e la presente ordinanza:
a. dati registrati prima del 1° gennaio 2003 concernenti persone decedute prima del 1 gennaio 2019;
b. dati di persone decedute prima del 1° gennaio 2019, sempreché non siano ancora registrati entro tale data.