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Consultazione 2017/30: Ordinanze relative alla legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali · 23 pagine
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5Lo scambio di dati all’interno dello stesso Cantone può avvenire tramite i preposti sistemi del Cantone e dei Comuni.
Art. 29 Requisiti per i supporti di dati
1Il salvataggio dei dati da parte dei registri cantonali dei tumori, del registro dei tumori pediatrici, del servizio nazionale di registrazione dei tumori e dell’UST avviene in forma codificata. I dati trasmessi dalle persone e dalle istituzioni soggette all’obbligo di notifica devono essere salvati su supporti di dati non accessibili da Internet.
2I supporti di dati devono essere retti dal diritto svizzero.
Art. 30 Anonimizzazione
1Per l’anonimizzazione dei dati sanitari personali, tutti i dati che consentono da soli o in combinazione di ristabilire senza un onere sproporzionato il riferimento a una persona devono essere resi irreversibilmente irriconoscibili o cancellati.
2Devono essere resi irriconoscibili o cancellati in particolare il nome, l’indirizzo e numeri d’identificazione univoci.
Sezione 9: Promozione della registrazione di altre malattie
Art. 31 Tipi di contributo
1L’UFSP può concedere per la gestione di un registro contenente dati su malattie non trasmissibili fortemente diffuse o maligne, diverse dai tumori, un contributo di massimo 250 000 franchi all’anno.
2Per lo sviluppo di un registro può concedere un contributo unico di massimo 100 000 franchi.
Art. 32 Informazioni sulla domanda
1La domanda di assegnazione di aiuti finanziari deve contenere quanto segue:
a. una descrizione scientifica della malattia della quale il registro tratta i dati, nonché informazioni sulla diffusione della malattia;
b. la prova che il registro persegue almeno uno degli scopi di cui all’articolo 2 LRMT;
c. un preventivo dettagliato e un piano di finanziamento per la gestione del registro;
d. conferme che attestino i contributi finanziari di Cantoni o terzi;
e. la prova che il sistema di garanzia della qualità del registro si attiene a regole riconosciute;
f. la prova che i dati trattati consentono analisi o proiezioni su scala nazionale e che essi sono rilevanti ai fini della stesura dei rapporti sulla salute.