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Consultazione 2017/30: Ordinanze relative alla legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali · 23 pagine
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2La notifica va inviata al registro dei tumori nel cui territorio di pertinenza è svolto il programma di diagnosi precoce.
3La notifica include i seguenti dati:
a. sulla persona partecipante:
1. cognome e nome,
2. indirizzo,
3. numero d’assicurato,
4. sesso,
5. data di nascita,
6. diagnosi principale e secondaria secondo l’ICD;
b. se disponibili: dati di contatto del medico curante.
Sezione 3: Diritti del paziente
Art. 12 Informazione
1L’informazione al paziente compete al medico che comunica la diagnosi.
2Il medico informa il paziente oralmente in merito a:
a. la notifica di dati al registro dei tumori competente;
b. il diritto di opporsi alla registrazione dei dati in ogni momento senza addurre motivi.
3Il medico consegna i documenti concernenti l’informazione del paziente messi a disposizione dal servizio nazionale di registrazione dei tumori o dal registro dei tumori pediatrici.
4Oltre ai contenuti di cui all’articolo 5 LRMT, i documenti concernenti l’informazione del paziente contengono dati su:
a. lo scopo della registrazione delle malattie tumorali;
b. l’obbligo dei registri cantonali dei tumori di completare e aggiornare determinati dati confrontandoli con i dati dei registri cantonali e comunali degli abitanti del territorio di loro pertinenza, dell’Ufficio centrale di compensazione (UCC) o dell’UST;
c. il termine di attesa di cui all’articolo 16 capoverso 1;
d. l’anonimizzazione o la distruzione dei dati in caso di opposizione;
e. il diritto al sostegno da parte del servizio nazionale di registrazione dei tumori.
Art. 13 Opposizione
1Un’opposizione può essere fatta presso ogni registro cantonale dei tumori o il registro pediatrico dei tumori.
2L’opposizione deve essere fatta per scritto e deve contenere i seguenti dati: