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Consultazione 2017/30: Ordinanze relative alla legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali · 23 pagine

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2La notifica va inviata al registro dei tumori nel cui territorio di pertinenza è svolto il programma di diagnosi precoce.

3La notifica include i seguenti dati:

a. sulla persona partecipante:

1. cognome e nome,

2. indirizzo,

3. numero d’assicurato,

4. sesso,

5. data di nascita,

6. diagnosi principale e secondaria secondo l’ICD;

b. se disponibili: dati di contatto del medico curante.

Sezione 3: Diritti del paziente

Art. 12 Informazione

1L’informazione al paziente compete al medico che comunica la diagnosi.

2Il medico informa il paziente oralmente in merito a:

a. la notifica di dati al registro dei tumori competente;

b. il diritto di opporsi alla registrazione dei dati in ogni momento senza addurre motivi.

3Il medico consegna i documenti concernenti l’informazione del paziente messi a disposizione dal servizio nazionale di registrazione dei tumori o dal registro dei tumori pediatrici.

4Oltre ai contenuti di cui all’articolo 5 LRMT, i documenti concernenti l’informazione del paziente contengono dati su:

a. lo scopo della registrazione delle malattie tumorali;

b. l’obbligo dei registri cantonali dei tumori di completare e aggiornare determinati dati confrontandoli con i dati dei registri cantonali e comunali degli abitanti del territorio di loro pertinenza, dell’Ufficio centrale di compensazione (UCC) o dell’UST;

c. il termine di attesa di cui all’articolo 16 capoverso 1;

d. l’anonimizzazione o la distruzione dei dati in caso di opposizione;

e. il diritto al sostegno da parte del servizio nazionale di registrazione dei tumori.

Art. 13 Opposizione

1Un’opposizione può essere fatta presso ogni registro cantonale dei tumori o il registro pediatrico dei tumori.

2L’opposizione deve essere fatta per scritto e deve contenere i seguenti dati: