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Consultazione 2017/30: Ordinanze relative alla legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali · 23 pagine

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3. mortalità,

4. tasso di sopravvivenza,

5. tipo, obiettivo ed esito del primo trattamento;

b. i dati possano essere analizzati in funzione dell’età, del sesso, della regione e dello stadio della malattia al momento della diagnosi;

c. sia garantita la buona prassi epidemiologica e statistica;

d. sia garantita la comparabilità dei dati sul piano internazionale.

2Nella definizione della struttura dei dati, il servizio nazionale di registrazione dei tumori coinvolge l’UST, i registri cantonali dei tumori e il registro dei tumori pediatrici.

Art. 25 Prescrizioni concernenti la registrazione dei dati supplementari

1Al momento di definire la struttura dei dati supplementari e gli standard di codifica, il servizio nazionale di registrazione dei tumori assicura che, nel quadro della stesura periodica dei rapporti sulla salute di cui all’articolo 16 LRMT, in riferimento alla malattia tumorale in questione possano essere pubblicate informazioni aggiornate sui seguenti ambiti tematici:

a. qualità dell’assistenza sanitaria, della diagnosi e della terapia;

b. efficacia delle misure di prevenzione e di diagnosi precoce prescelte.

2Per questo, considera le questioni di politica sanitaria di attualità.

3Il servizio nazionale di registrazione dei tumori assicura che:

a. i dati possano essere analizzati in funzione dell’età, del sesso, della regione e dello stadio della malattia al momento della diagnosi;

b. sia garantita la buona prassi epidemiologica e statistica;

c. si tenga conto dei requisiti speciali per la registrazione delle malattie tumorali infantili e adolescenziali;

d. sia garantita la comparabilità dei dati sul piano internazionale.

4Nella definizione della struttura dei dati supplementari, coinvolge l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), i Cantoni, i registri cantonali dei tumori e il registro dei tumori pediatrici.

Art. 26 Sistema d’informazione

1Il servizio nazionale di registrazione dei tumori gestisce un sistema d’informazione, nel quale mette a disposizione i dati necessari per:

a. garantire il rispetto delle opposizioni;

b. escludere registrazioni multiple;

c. analizzare statisticamente la presentazione e la revoca di opposizioni.

2Nel sistema d’informazione sono immessi i seguenti dati: