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Consultazione 2017/30: Ordinanze relative alla legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali · 23 pagine
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a. tipo di trattamento e obiettivo del trattamento;
b. basi su cui si fonda la decisione terapeutica;
c. inizio del trattamento;
d. esito del trattamento;
e. patologie concomitanti.
2Notificano inoltre i dati concernenti le misure di diagnosi precoce rilevanti per la malattia.
Art. 4 Termini di notifica
1I dati di cui all’articolo 1 della presente ordinanza, inclusi i dati di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettere a–e LRMT, devono essere notificati entro quattro settimane dalla diagnosi.
2I dati di cui agli articoli 2 e 3 della presente ordinanza, inclusi i dati di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettere a–e LRMT, devono essere notificati entro quattro settimane dalla loro raccolta.
Art. 5 Identificazione delle persone e delle istituzioni soggette all’obbligo
di notifica
1Le persone soggette all’obbligo di notifica devono trasmettere i seguenti dati per la loro identificazione:
a. nome e cognome;
b. numero di telefono;
c. indirizzo e indirizzo di posta elettronica.
2Le istituzioni soggette all’obbligo di notifica devono trasmettere i seguenti dati per la loro identificazione:
a. nome dell’istituzione nonché eventualmente reparto e funzione della persona notificante;
b. nome e cognome della persona di contatto competente;
c. numero di telefono;
d. indirizzo e indirizzo di posta elettronica.
3Le persone e le istituzioni soggette all’obbligo di notifica assicurano l’attività di notifica in seno al proprio istituto.
4Esse sono responsabili per l’adempimento dell’obbligo di notifica.
Art. 6 Definizione delle malattie tumorali soggette all’obbligo di notifica
1Le persone e le istituzioni soggette all’obbligo di notifica notificano le malattie tumorali di cui all’allegato 1.
2Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) può aggiornare i dati di base dell’allegato 1 conformemente allo sviluppo scientifico.