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Consultazione 2017/30: Ordinanze relative alla legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali · 23 pagine

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a. tipo di trattamento e obiettivo del trattamento;

b. basi su cui si fonda la decisione terapeutica;

c. inizio del trattamento;

d. esito del trattamento;

e. patologie concomitanti.

2Notificano inoltre i dati concernenti le misure di diagnosi precoce rilevanti per la malattia.

Art. 4 Termini di notifica

1I dati di cui all’articolo 1 della presente ordinanza, inclusi i dati di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettere a–e LRMT, devono essere notificati entro quattro settimane dalla diagnosi.

2I dati di cui agli articoli 2 e 3 della presente ordinanza, inclusi i dati di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettere a–e LRMT, devono essere notificati entro quattro settimane dalla loro raccolta.

Art. 5 Identificazione delle persone e delle istituzioni soggette all’obbligo

di notifica

1Le persone soggette all’obbligo di notifica devono trasmettere i seguenti dati per la loro identificazione:

a. nome e cognome;

b. numero di telefono;

c. indirizzo e indirizzo di posta elettronica.

2Le istituzioni soggette all’obbligo di notifica devono trasmettere i seguenti dati per la loro identificazione:

a. nome dell’istituzione nonché eventualmente reparto e funzione della persona notificante;

b. nome e cognome della persona di contatto competente;

c. numero di telefono;

d. indirizzo e indirizzo di posta elettronica.

3Le persone e le istituzioni soggette all’obbligo di notifica assicurano l’attività di notifica in seno al proprio istituto.

4Esse sono responsabili per l’adempimento dell’obbligo di notifica.

Art. 6 Definizione delle malattie tumorali soggette all’obbligo di notifica

1Le persone e le istituzioni soggette all’obbligo di notifica notificano le malattie tumorali di cui all’allegato 1.

2Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) può aggiornare i dati di base dell’allegato 1 conformemente allo sviluppo scientifico.