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Consultazione 2017/39: Modifica di diverse ordinanze nell'ambito della salute degli animali · 14 pagine
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4Le persone fisiche e giuridiche di cui al capoverso 1 devono notificare al veterinario cantonale cambiamenti di nome, ambiti di attività nuovi o cambiati, la cessazione di un’attività nonché ristrutturazioni degli impianti e degli stabilimenti che possano influire sulla sicurezza sanitaria o dei prodotti.
5Il veterinario cantonale registra le persone fisiche e giuridiche soggette a notifica nonché la dicitura da loro notificata degli impianti e degli stabilimenti di cui al capoverso 2 lettera a.
Art. 11 cpv. 1
1Gli impianti e gli stabilimenti di cui all’allegato 1 necessitano di un’autorizzazione rilasciata dal veterinario cantonale.
Art. 12 cpv. 1 e 4
1L’autorizzazione è valida per dieci anni al massimo.
4L’autorizzazione rimane valida anche in seguito a un cambiamento di proprietario dell’impianto o dello stabilimento.
Art. 13 Notifica delle registrazioni e delle autorizzazioni all’USAV
1Il veterinario cantonale inserisce i seguenti dati nel sistema d’informazione per i dati del servizio veterinario pubblico (ASAN) di cui all’ordinanza del 6 giugno 20143 concernente i sistemi d’informazione per il servizio veterinario pubblico:
a. per ogni persona fisica o giuridica registrata: il numero di registrazione, il nome e l’indirizzo, le sue attività, comprese le categorie dei sottoprodotti di origine animale interessati nonché gli impianti e gli stabilimenti notificati;
b. per ogni impianto e stabilimento autorizzato: il numero di autorizzazione, il nome e l’indirizzo dell’impianto o dello stabilimento nonché le attività che vi si svolgono, comprese le categorie dei sottoprodotti di origine animale interessati.
2L’USAV può emanare prescrizioni tecniche sul tipo e il formato delle voci di cui al capoverso 1.
Art. 14 rubrica e parte introduttiva
Revoca dell’autorizzazione e divieto di eliminazione o di commercio
Se nel quadro dei controlli ufficiali vengono accertate inadempienze gravi, il veterinario cantonale può sospendere o revocare l’autorizzazione e vietare temporaneamente o definitivamente l’eliminazione o il commercio dei sottoprodotti di origine animale alle persone fisiche e giuridiche registrate. Il veterinario cantonale valuta soprattutto: