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Consultazione 2017/39: Modifica di diverse ordinanze nell'ambito della salute degli animali · 14 pagine
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Art. 15 cpv. 1
1Le persone fisiche e giuridiche registrate devono redigere, documentare e attuare permanentemente una procedura di controllo che garantisca il rispetto delle disposizioni della presente ordinanza. Per gli impianti e gli stabilimenti è necessario redigere, documentare e attuare la procedura di controllo conforme ai principi del controllo autonomo di cui all’allegato 2.
Art. 16 cpv. 2
2In aziende in cui sono tenuti animali da reddito, macelli o altre aziende alimentari, gli impianti devono essere collocati in una parte di edificio separata e devono essere separati dalla pubblica via.
Art. 17 Notifica della quantità eliminata
Le persone fisiche e giuridiche devono notificare al veterinario cantonale la quantità totale di sottoprodotti di origine animale eliminati in un anno nei loro impianti. La notifica deve avvenire entro il 31 gennaio dell’anno successivo, specificando le categorie merceologiche.
Art. 21 cpv. 3
Abrogato
Art. 22 cpv. 1 lett. b n. 2 e cpv. 2 lett. a
1I sottoprodotti di origine animale della categoria 1 vanno eliminati:
b. mediante sterilizzazione a pressione secondo l’allegato 5 numero 1 seguita da:
2. produzione di combustibili o carburanti e successivo incenerimento.
2Corpi di animali e parti di essi possono essere utilizzati per l’alimentazione di animali carnivori e uccelli necrofagi tenuti in cattività, a condizione che non presentino segni di una malattia trasmissibile all’uomo o agli animali. Non possono essere utilizzati corpi e loro parti di:
a. ruminanti di età superiore a 12 mesi;
Art. 28 lett. b e d
In deroga all’articolo 27 gli animali possono essere alimentati con:
b. collagene e gelatina di non ruminanti;
d. grassi fusi da materiale greggio della categoria 3 di cui all’articolo 7 lettere a e d–f dopo una trasformazione secondo l’allegato 5 numero 31.