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Consultazione 2017/39: Modifica di diverse ordinanze nell'ambito della salute degli animali · 14 pagine
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Art. 29 rubrica, frase introduttiva e lett. a–bbis
Somministrazione di farina di pesce ai non ruminanti e ai vitelli
In deroga all’articolo 27 capoverso 3 la farina di pesce può entrare nella composizione di alimenti per non ruminanti e di prodotti in polvere sostitutivi del latte per vitelli, se:
a. è prodotta secondo l’allegato 5 numero 30 ed è dimostrato l’adempimento delle norme microbiologiche di cui all’allegato 5 numero 38;
b. quale costituente di alimenti per non ruminanti a ogni livello della filiera (dalla produzione fino al momento della somministrazione) è raccolta, immagazzinata, trasformata e trasportata in installazioni e impianti non utilizzati per produrre alimenti per ruminanti;
bbis. quale costituente di prodotti in polvere sostitutivi del latte per vitelli a ogni livello della filiera (dalla produzione fino al momento della somministrazione) è raccolta, immagazzinata, trasformata e trasportata in installazioni e impianti non utilizzati per produrre alimenti per bovini adulti e altre specie animali;
Art. 30 Somministrazione di prodotti sanguigni ai non ruminanti
In deroga all’articolo 27 i prodotti sanguigni possono entrare nella composizione di alimenti per non ruminanti e animali acquatici, se:
a. non provengono da ruminanti;
b. provengono da macelli in cui non sono macellati ruminanti o in cui la macellazione dei ruminanti viene effettuata in locali separati;
c. provengono da animali ammessi alla macellazione sulla base di un controllo ufficiale degli animali da macello;
d. sono prodotti secondo l’allegato 5 numero 30a e si dimostra l’adempimento delle norme microbiologiche di cui all’allegato 5 numero 38; e
e. sono soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 29 lettere b e c–e.
Art. 31 Somministrazione di proteine animali trasformate di non ruminanti
agli animali acquatici: disposizione generale
In deroga all’articolo 27 capoverso 3, le proteine animali trasformate di non ruminanti, con deroga per quelle di animali acquatici o di insetti, possono entrare nella composizione di alimenti per animali acquatici, se:
a. provengono da materiale greggio della categoria 3 di cui all’articolo 7 lettere a, e o f;
b. le installazioni e gli impianti per la produzione, l’immagazzinamento e il trasporto sono utilizzati esclusivamente per alimenti per animali acquatici;
c. gli alimenti per animali vengono immagazzinati e somministrati unicamente in aziende di acquacoltura registrate di cui all’articolo 6 lettera obisOFE4;