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Consultazione 2017/39: Modifica di diverse ordinanze nell'ambito della salute degli animali · 14 pagine
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b. sangue, placente, pelli, zoccoli, corna, setole, piume, pelame, pellicce e peli di animali che non rientrano nella lettera a e che non presentano segni di una malattia trasmissibile all’uomo o agli animali;
Titolo prima dell’articolo 9
Capitolo 3: Eliminazione e Commercio
Sezione 1: Principi, obbligo di notifica e autorizzazione, controllo autonomo
Art. 9 rubrica, frase introduttiva e lett. e
Principi
Chi elimina o commercia sottoprodotti di origine animale deve provvedere affinché:
e. i flussi di merci siano documentati in maniera comprensibile.
Art. 10 Obbligo di notifica e registrazione
1Le persone fisiche e giuridiche che eliminano o commerciano sottoprodotti di origine animale devono notificare anticipatamente l’attività al veterinario cantonale.
2La notifica deve contenere le seguenti informazioni:
a. la dicitura degli impianti e degli stabilimenti nei quali si producono o eliminano sottoprodotti di origine animale oppure da cui si immettono sul mercato sottoprodotti di origine animale;
b. il tipo di attività per le quali i sottoprodotti di origine animale sono utilizzati;
c. le categorie di sottoprodotti di origine animale utilizzate.
3Non sussiste alcun obbligo di notifica per:
a. l’eliminazione di prodotti del metabolismo, tranne se sono destinati all’importazione o all’esportazione;
b. il sotterramento di animali di piccola taglia in terreno privato (art. 25 cpv. 1 lett. d);
c. il trasporto a titolo non professionale di sottoprodotti di origine animale al centro di raccolta;
d. la raccolta e l’immagazzinamento intermedio di sottoprodotti di origine animale prodotti dalla propria azienda alimentare;
e. la consegna e l’acquisto di sottoprodotti di origine animale per l’utilizzo di cui all’articolo 34;
f. l’utilizzo di sottoprodotti di origine animale delle categorie 2 e 3 per attività artistiche o a fini diagnostici, didattici e di ricerca, tranne se sono destinati all’importazione o all’esportazione;
g. la raccolta e l’immagazzinamento intermedio di resti alimentari nel luogo in cui sono prodotti.