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Consultazione 2017/39: Modifica di diverse ordinanze nell'ambito della salute degli animali · 14 pagine

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Allegato 1 (art. 11 cpv. 1)

Impianti e stabilimenti soggetti ad autorizzazione

1 Stabilimenti che trasformano sottoprodotti di origine animale con metodi di

trasformazione di cui all’allegato 5 oppure all’articolo 21 capoverso 2;

2 Stabilimenti che inceneriscono quali rifiuti sottoprodotti di origine animale,

tranne se dispongono di un’autorizzazione di diritto ambientale;

3 Stabilimenti che producono combustibile o carburante da sottoprodotti di ori-

gine animale oppure che utilizzano tale combustibile;

4 Stabilimenti che producono alimenti per animali da compagnia;

5 Impianti che producono biogas e impianti di compostaggio;

6 Stabilimenti che producono concime organico e fertilizzanti;

7 Crematori e cimiteri per animali;

8 Stabilimenti che immagazzinano sottoprodotti di origine animale; per imma-

gazzinare prodotti derivati è necessaria un’autorizzazione solo se sono:

a. da eliminare mediante incenerimento;

b. da utilizzare come alimenti per animali; sono esclusi gli stabilimenti registrati od omologati ai sensi degli articoli 46–54 dell’ordinanza del 26 ottobre 20117 sugli alimenti per animali;

c. destinati alla produzione di concime organico e fertilizzanti;

9 Stabilimenti in cui avvengono le fasi successive della trasformazione dei sot-

toprodotti di origine animale, in particolare cernita, taglio, riscaldamento, refrigerazione, congelamento e salatura dei sottoprodotti di origine animale, scuoiamento o asportazione del materiale a rischio specificato;

10 Stabilimenti alimentari, di trasformazione e di produzione di alimenti per ani-

mali di cui all’allegato IV capo V punto A del regolamento (CE) n. 999/20018 in cui:

a. sono prodotti, trasformati e utilizzati sottoprodotti di origine animale per la fabbricazione di alimenti per animali;

b. sono prodotti, trasformati e immagazzinati prima dell’esportazione sottoprodotti di origine animale per l’esportazione di proteine animali trasformate verso Paesi terzi.

7 RS 916.307

8 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 32a.