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Consultazione 2017/39: Modifica di diverse ordinanze nell'ambito della salute degli animali · 14 pagine

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d. gli altri animali da reddito tenuti nell’area dell’azienda di acquacoltura non entrano a contatto né direttamente né indirettamente con gli alimenti per animali acquatici; e

e. sono soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 29 lettere a, b, c e d;

Art. 31a Somministrazione di proteine animali trasformate di non ruminanti

agli animali acquatici: disposizione per proteine animali trasformate di insetti

1In deroga all’articolo 27 capoverso 3, le proteine animali trasformate di insetti possono entrare nella composizione di alimenti per animali acquatici, se:

a. provengono da materiale greggio di cui all’articolo 7 lettera d;

b. il materiale greggio proviene da una delle specie di insetti seguenti:

1. mosca soldato nera (hermetia illucens),

2. tarma della farina (tenebrio molitor),

3. alfitobio (alphitobius diaperinus),

4. grillo domestico (acheta domesticus),

5. banded cricket (gryllodes sigillatus),

6. grillo silente (gryllus assimilis);

c. le larve degli insetti sono alimentate esclusivamente con prodotti di cui al capoverso 2; e

d. sono soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 29 lettere a, b, c e d nonché all’articolo 31 lettere b–d.

2Le larve degli insetti possono essere alimentate con sostrati vegetali e con i sottoprodotti di origine animale seguenti:

a. prodotti di cui all’articolo 28;

b. prodotti sanguigni di non ruminanti;

c. fosfato bicalcico e tricalcico;

d. farina di pesce.

Art. 32a Requisiti della separazione tra catene degli alimenti per le diverse

specie animali

Per i requisiti della separazione tra catene degli alimenti per animali di cui agli articoli 29 capoverso 1 lettere b, bbised e, 30 lettera b e 31 lettere b–d si applicano le disposizioni dell’allegato IV capo III e IV nonché del capo V sezioni B e C del regolamento (CE) n. 999/20015.

5 Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2017/839 del 24 maggio 2017, GU L 138 del 25.5.2017, pag. 92.