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Consultazione 2017/39: Modifica di diverse ordinanze nell'ambito della salute degli animali · 14 pagine

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Art. 33 Produzione di alimenti per animali da compagnia

1Gli alimenti greggi per animali da compagnia possono essere prodotti solo da sottoprodotti di origine animale di cui all’articolo 7 lettera a e devono soddisfare i requisiti microbiologici di cui all’allegato 5 numero 38.

2Gli alimenti trasformati per animali da compagnia possono essere prodotti solo da sottoprodotti di origine animale di cui all’articolo 7 lettere a e c–f. Devono:

a. essere sterilizzati a pressione oppure essere trattati secondo le disposizioni dell’allegato 5 numero 37;

b. essere trasformati in impianti che producono esclusivamente alimenti per animali da compagnia o in cui non sono trasformati sottoprodotti vietati per la corrispondente categoria di animali da reddito;

c. essere immagazzinati sfusi soltanto in locali distinti ed essere trasportati esclusivamente in recipienti appositi; e

d. soddisfare i requisiti microbiologici di cui all’allegato 5 numero 38.

3I prodotti derivati possono essere utilizzati per la produzione di alimenti per animali da compagnia, se:

a. soddisfano i requisiti di cui al capoverso 2 lettere b–d; e

b. sono trasportati direttamente da un impianto di trasformazione dei sottoprodotti di origine animale della categoria 3 agli impianti di produzione degli alimenti per animali.

4Se i prodotti derivati sono proteine animali trasformate si devono inoltre soddisfare i requisiti di cui all’allegato 5 numero 30.

Art. 34 Consegna diretta per l’alimentazione di carnivori e uccelli necrofagi

1Per l’alimentazione di animali da compagnia e altri carnivori nonché uccelli necrofagi tenuti in cattività possono essere consegnati direttamente:

a. sottoprodotti di origine animale di cui all’articolo 7 lettera a;

b. corpi di animali e parti di essi secondo l’articolo 22 capoverso 2.

2Lo stabilimento in cui si producono i sottoprodotti di origine animale deve consegnarli direttamente al detentore di animali. Il detentore di animali può somministrarli solo ai suoi animali.

3I sottoprodotti di origine animale di cui all’articolo 7 lettera a numero 2 di animali per i quali è prescritto un controllo delle carni secondo l’ordinanza del 16 dicembre 20166 concernente la macellazione e il controllo delle carni, devono essere accompagnati da una decisione del controllo delle carni con la dicitura «non commestibile, senza segni di una malattia trasmissibile all’uomo o agli animali».

Titolo prima dell’art. 34a

Sezione 4: Fabbricazione di concime e di prodotti tecnici

6 RS 817.190