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Consultazione 2017/39: Modifica di diverse ordinanze nell'ambito della salute degli animali · 14 pagine
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Art. 33 Produzione di alimenti per animali da compagnia
1Gli alimenti greggi per animali da compagnia possono essere prodotti solo da sottoprodotti di origine animale di cui all’articolo 7 lettera a e devono soddisfare i requisiti microbiologici di cui all’allegato 5 numero 38.
2Gli alimenti trasformati per animali da compagnia possono essere prodotti solo da sottoprodotti di origine animale di cui all’articolo 7 lettere a e c–f. Devono:
a. essere sterilizzati a pressione oppure essere trattati secondo le disposizioni dell’allegato 5 numero 37;
b. essere trasformati in impianti che producono esclusivamente alimenti per animali da compagnia o in cui non sono trasformati sottoprodotti vietati per la corrispondente categoria di animali da reddito;
c. essere immagazzinati sfusi soltanto in locali distinti ed essere trasportati esclusivamente in recipienti appositi; e
d. soddisfare i requisiti microbiologici di cui all’allegato 5 numero 38.
3I prodotti derivati possono essere utilizzati per la produzione di alimenti per animali da compagnia, se:
a. soddisfano i requisiti di cui al capoverso 2 lettere b–d; e
b. sono trasportati direttamente da un impianto di trasformazione dei sottoprodotti di origine animale della categoria 3 agli impianti di produzione degli alimenti per animali.
4Se i prodotti derivati sono proteine animali trasformate si devono inoltre soddisfare i requisiti di cui all’allegato 5 numero 30.
Art. 34 Consegna diretta per l’alimentazione di carnivori e uccelli necrofagi
1Per l’alimentazione di animali da compagnia e altri carnivori nonché uccelli necrofagi tenuti in cattività possono essere consegnati direttamente:
a. sottoprodotti di origine animale di cui all’articolo 7 lettera a;
b. corpi di animali e parti di essi secondo l’articolo 22 capoverso 2.
2Lo stabilimento in cui si producono i sottoprodotti di origine animale deve consegnarli direttamente al detentore di animali. Il detentore di animali può somministrarli solo ai suoi animali.
3I sottoprodotti di origine animale di cui all’articolo 7 lettera a numero 2 di animali per i quali è prescritto un controllo delle carni secondo l’ordinanza del 16 dicembre 20166 concernente la macellazione e il controllo delle carni, devono essere accompagnati da una decisione del controllo delle carni con la dicitura «non commestibile, senza segni di una malattia trasmissibile all’uomo o agli animali».
Titolo prima dell’art. 34a