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Consultazione 2017/39: Modifica di diverse ordinanze nell'ambito della salute degli animali · 14 pagine
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N. 39 e 391–394
39 Trasformazione in concime non preceduta da fermentazione o compostaggio
391 I sottoprodotti delle categorie 2 e 3 devo essere sterilizzati a pressione secondo
il numero 1 prima della trasformazione in concime.
392 In caso di utilizzo di proteine animali trasformate, per la loro fabbricazione si
applicano i requisiti di cui al numero 30.
393 Il materiale di partenza della categoria 3 diverso dalle proteine animali tra-
sformate deve essere trasformato con uno dei metodi 1–7 di cui all’allegato IV capo III del regolamento (UE) n. 142/2011.
394 In deroga al numero 393 i sottoprodotti di animali acquatici e invertebrati non-
ché resti alimentari, pelli, pelame, pellicce, zoccoli, corna, setole, piume e peli, prima della successiva trasformazione possono essere sottoposti per almeno un’ora a un trattamento termico con una temperatura al centro della massa di 70 °C.
N. 42 e 43
4 Riciclaggio in impianti che producono biogas e impianti di compostaggio
42 Sono eccettuati dall’obbligo di sterilizzazione a pressione i prodotti di cui
all’articolo 7 lettere b–g introdotti per la co-fermentazione in digestori di impianti per la depurazione delle acque e i cui residui sono inceneriti secondo le disposizioni della legislazione sull’ambiente.
43 È eccettuato dall’obbligo di sterilizzazione a pressione il materiale della cate-
goria 3 se prima o nell’ambito della fermentazione o del compostaggio, a una dimensione massima delle particelle di 12 mm, è sottoposto per almeno un’ora a un trattamento termico con una temperatura al centro della massa di 70 °C.