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Consultazione 2017/39: Modifica di diverse ordinanze nell'ambito della salute degli animali · 14 pagine

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302 Le proteine animali trasformate che non provengono da mammiferi, con de-

roga per la farina di pesce, devono essere trattate con uno dei metodi 1–5 o 7 di cui all’allegato IV capo III del regolamento (UE) n. 142/2011.

303 La farina di pesce deve essere trattata con uno dei metodi di cui all’allegato

IV capo III del regolamento (UE) n. 142/2011 o con altri metodi che garantiscano che il prodotto soddisfa i criteri microbiologici di cui al numero 38.

30a Utilizzo di prodotti sanguigni per la fabbricazione di alimenti per animali

I prodotti sanguigni utilizzati per la fabbricazione di alimenti per animali devono essere sterilizzati a pressione secondo il numero 1. In deroga, i prodotti sanguigni possono essere trattati come segue:

a. con uno dei metodi 2–5 o 7 di cui all’allegato IV capo III del regolamento (UE) n. 142/2011; oppure

b. con un altro metodo che garantisca che il prodotto derivato soddisfa i criteri microbiologici di cui al numero 38.

N. 31 e 311–313

Utilizzo di grassi fusi nella fabbricazione di alimenti per animali

311 Se non sono conformi alla normativa in materia di derrate alimentari, i grassi

devono essere trattati con uno dei metodi 1–5 o 7 di cui all’allegato IV capo III del regolamento (UE) n. 142/2011.

312 I grassi ottenuti da ruminanti devono inoltre essere purificati in modo tale che

il livello massimo del totale di impurità insolubili rimanenti non superi lo 0,15 per cento in peso.

313 Gli oli di pesce devono essere fabbricati con uno dei metodi di cui all’allegato

IV capo III del regolamento (UE) n. 142/2011 o con altri metodi che garantiscano che i criteri microbiologici di cui al numero 38 sono soddisfatti.

N. 38, frase introduttiva

38 Criteri microbiologici per la fabbricazione di alimenti per animali

Degli alimenti per animali da compagnia, eccettuate le conserve di alimenti per animali di cui al numero 371, e dei prodotti derivati per la fabbricazione di alimenti per animali devono essere prelevati campioni casuali per fornire la prova che adempiono alle seguenti norme microbiologiche: