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Consultazione 2017/39: Modifica di diverse ordinanze nell'ambito della salute degli animali · 14 pagine
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Allegato 5
Rimando alle disposizioni che introducono l’allegato
(art. 20 cpv. 3 lett. c, 21 cpv. 1 e 2, 22 cpv. 1 lett. b, 23 cpv. 1 lett. b, 28 lett. a e d, 29 lett. a, 32 lett. a, 33 cpv. 1 lett. a e b n. 4 nonché cpv. 1tere 2, 34a e 35 lett. a)
Metodi di trasformazione dei sottoprodotti di origine animale
N. 3, 30, 30a e 301–304
3 Fabbricazione di alimenti per animali, concime o prodotti tecnici da materiale della categoria 3
30 Utilizzo di proteine animali trasformate per la fabbricazione di alimenti per animali
301 Le proteine animali trasformate di mammiferi utilizzate per la fabbricazione
di alimenti per animali devono essere sterilizzate a pressione secondo il numero 1. In deroga, si può utilizzare uno dei seguenti metodi:
a. il sangue di suini o costituenti del sangue di suini possono essere trattati per la fabbricazione di farina di sangue con uno dei metodi 2–5 o 7 di cui all’allegato IV capo III del regolamento (UE) n. 142/20119. Nell’attuazione del metodo 7 il trattamento termico deve avvenire a una temperatura al centro della massa di 80 °C.
b. le proteine animali trasformate possono essere trattate con uno dei metodi 2–5 o 7 di cui all’allegato IV capo III del regolamento (UE) n. 142/2011, se:
1. sono utilizzate esclusivamente per la fabbricazione di alimenti per animali da compagnia,
2. sono trasportate in recipienti appositi non utilizzati per il trasporto di altri sottoprodotti di origine animale o di alimenti per animali da reddito, e
3. sono inviate per via diretta da uno stabilimento di trasformazione per sottoprodotti di origine animale della categoria 3 allo stabilimento in cui sono fabbricati gli alimenti per animali da compagnia, oppure sono inviate a uno stabilimento di immagazzinamento autorizzato da cui sono inviate per via diretta allo stabilimento in cui sono fabbricati gli alimenti per animali da compagnia.
9 Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2017/839 del 24 maggio 2017, GU L 138 del 25.5.2017, pag. 92.