Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/40: Revisione totale dell'Ordinanza sulla protezione d'emergenza in prossimità degli impianti nucleari (Ordinanza sulla protezione d'emergenza [OPE]) · 18 pagine
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Rapporto esplicativo in merito alla revisione OPE (2015 / 2016)
Sono considerati Cantoni colpiti in caso di una disattivazione di impianti nucleari ai sensi della presente disposizione di legge quei Cantoni sul cui territorio si trovano i Comuni attribuiti alle zone di protezione d’emergenza 1 ed eventualmente 2 della centrale interessata.
Sezione 3: Compiti degli esercenti di impianti nucleari
In merito all’articolo 6: Pianificazione e preparazione
Capoverso 2
Il contenuto dell’articolo 6 capoverso 2 è completato sulla scorta delle disposizioni valide sinora contemplate nel vecchio piano di protezione d’emergenza e sulla scorta del piano aggiornato. Per strumento di comunicazione «adeguato» in caso d’emergenza s’intende in particolare che un tale strumento deve essere ridondante. Alla disponibilità di strumenti di comunicazione in caso d’emergenza viene accordata una grande importanza in caso di evento. Gli strumenti di comunicazione in caso d’emergenza che vanno predisposti e installati dagli esercenti degli impianti nucleari devono pertanto rispondere ai principi della ridondanza e della diversità.
In merito all’articolo 7: Evento
Lettera c
I criteri tecnici per dare l’allerta e l’allarme sono definiti in un regolamento d’emergenza (art. 19 cpv. 1 lett. a OARS).
Sezione 4: Compiti dell’IFSN
In merito all’articolo 9: Evento
Lettera c
Nella presente lettera è sancito che l’IFSN ha la competenza di fare previsioni sulla diffusione della radioattività nell'ambiente circostante e sulle relative conseguenze. I calcoli relativi alla dispersione forniscono da soli informazioni sull’orientamento della diffusione, le regioni colpite, le relazioni
temporali, le concentrazioni di sostanze inquinanti nell’aria (vale a dire radionuclidi) e le
contaminazioni del suolo. Soltanto in un secondo momento vengono accertate le conseguenze (rate delle dosi/dosimetria). La conoscenza sulla dosimetria costituisce la base per l’IFSN per fornire
consulenza all’UFPP e all’SMF NBCN in vista della predisposizione di provvedimenti di protezione ai sensi della SPD (art. 9 lett. d).