Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/40: Revisione totale dell'Ordinanza sulla protezione d'emergenza in prossimità degli impianti nucleari (Ordinanza sulla protezione d'emergenza [OPE]) · 18 pagine
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Rapporto esplicativo in merito alla revisione OPE (2015 / 2016)
caso di un incidente occorso in una centrale nucleare sostengono le riflessioni in merito alla gestione del traffico in caso di altri eventi come avarie in un’azienda chimica o in un impianto chimico, o in caso di piene. I piani di evacuazione per un incidente CN contengono importanti aspetti per la pianificazione dell’evacuazione in caso di altri eventi come ad esempio la rottura di uno sbarramento idrico.
In merito all’articolo 4: Regolamentazione in deroga
La concezione delle zone di protezione d’emergenza ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 è improntata sulle centrali nucleari. Per gli impianti nucleari che presentano un potenziale di pericolo minore, è auspicabile una regolamentazione alternativa. È così ipotizzabile la rinuncia a una zona di protezione d’emergenza 2, con determinazione di un’unica zona di protezione d’emergenza 1, di entità minore rispetto alle centrali nucleari (così per es. la zona di pericolo speciale PSI/ZWILAG nell’allegato 3).
La possibilità della «regolamentazione in deroga» è contemplata già nell’OPE attualmente in vigore. A causa della sua formulazione i casi per i quali può essere adottata una regolamentazione derogatoria non sono elencati in modo esaustivo. Sulla base della procedura in corso presso la centrale nucleare di Mühleberg (CNM) s’intende menzionare espressamente nell’articolo 4, oltre ad altri procedimenti, la disattivazione.
Capoverso 2
Con l’introduzione del nuovo capoverso 2 s’intende disciplinare anche il caso specifico della disattivazione di impianti nucleari e della preparazione della disattivazione in questione.
Nel corso delle diverse fasi di disattivazione, il potenziale di pericolo (restante)6 dell’impianto nucleare ha un decorso differente e di regola decrescente. La presente regolamentazione astratta deve tener conto del pericolo che cambia costantemente e decresce in modo importante in caso di disattivazione di un impianto nucleare. Non è possibile descrivere, definire o misurare con precisione in anteprima il pericolo concreto per un dato impianto nucleare. Una «pietra miliare» nella disattivazione sarà costituita dall’evacuazione degli elementi combustibili irradiati. Prima di tale momento, nonché dopo, sono tuttavia ipotizzabili numerose graduazioni che devono essere contemplate nella regolamentazione generale prevista.
Una verifica del potenziale di pericolo potrebbe tuttavia rivelarsi indicata in determinate circostanze già prima della disattivazione effettiva, per esempio nella fase successiva all’esercizio. Ciò è ipotizzabile in particolare in caso di reattori di ricerca, dato che possono presentare una situazione di partenza diversa da quella di una CN.
In ogni caso occorre considerare in modo appropriato il rischio. Compete all’esercente segnalare che dalla sua centrale deriva un pericolo minore e che pertanto è opportuno adeguare la concezione delle zone.
6 In merito al potenziale di pericolo occorre considerare in particolare: evacuazione degli elementi combustibili irradiati; quantità e natura delle materie nucleari / combustibile esaurito / scorie radioattive sull’areale; elementi dell’impianto ancora esistenti e altre fonti di irradiazione (graduazione dei rischi con il tempo).