Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/40: Revisione totale dell'Ordinanza sulla protezione d'emergenza in prossimità degli impianti nucleari (Ordinanza sulla protezione d'emergenza [OPE]) · 18 pagine

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Rapporto esplicativo in merito alla revisione OPE (2015 / 2016)

Cantoni, e si estendono fino al confine nazionale. Sinora gli sbarramenti delle strade erano previsti soltanto nella zona di protezione d’emergenza 1; i Cantoni ritengono che un’estensione non sia attuabile.

L’evacuazione è disciplinata nell’OPE. La tematica in sé non è nuova; già ora l’ordinanza in questione menziona l’evacuazione precauzionale. Una novità è costituita tuttavia dal fatto che all’evacuazione su vasta scala viene dato un peso molto maggiore. In merito al tema dell’evacuazione si rimanda alle spiegazioni sui singoli articoli, in particolare sull’art. 11.

b. Adeguamenti sulla scorta della concezione delle zone oggetto di verifica

Conformemente al rapporto del gruppo di lavoro in merito alla misura IDA NOMEX 18 s’intendeva abrogare la sovrapposizione dei settori nella zona di protezione d’emergenza 2 e verificare inoltre l’attuabilità della creazione di 6 settori di 60° di ampiezza.

Nel corso dei lavori di revisione concernenti l’adeguamento dell’ordinanza sulla protezione d’emergenza, l’IFSN ha presentato nuovi dati in merito alla suddivisione delle zone di protezione d’emergenza. Secondo gli accertamenti condotti l’attuale sovrapposizione delle zone presenta anche vantaggi, come per esempio le «frontiere esterne» più lunghe nel passaggio dalla zona 1 alla zona

2. I Cantoni si sono espressi in merito a tali accertamenti entro fine settembre 2015.

Alla luce delle prese di posizione dei Cantoni e sulla scorta delle discussioni svoltesi in seno al gruppo di lavoro, quest’ultimo è giunto alla conclusione di mantenere il sistema consolidato delle zone di pericolo sovrapposte, ciascuna di 120° di ampiezza. Nella prassi una modifica non implicherebbe veri e propri miglioramenti e l’allarme non subirebbe modifiche.

Sulla base della concezione delle zone oggetto di verifica verrà inoltre introdotta la nozione di «regioni di pianificazione» per i provvedimenti sul piano concreto.

c. Adeguamenti sul piano terminologico

Sulla scorta del nuovo piano di protezione d’emergenza sono necessari adeguamenti di carattere terminologico. Le attuali «zone» saranno d’ora in poi denominate «zone di protezione d’emergenza». L’attuale «zona 3» (restante territorio della Svizzera) non esiste più in tale forma. Sarà introdotta come ulteriore novità la definizione di «regioni di pianificazione». Per ulteriori dettagli sulle regioni di pianificazione si rimanda alle spiegazioni in merito all’articolo 3 e all’allegato 4.

Non si è provveduto a evidenziare singolarmente questi adeguamenti terminologici nelle spiegazioni sui singoli articoli.

d. Regolamentazione transitoria

Non è necessaria una regolamentazione transitoria. Le nuove disposizioni avranno validità immediata all’entrata in vigore delle modifiche (presumibilmente il 1° maggio 2018).