Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/40: Revisione totale dell'Ordinanza sulla protezione d'emergenza in prossimità degli impianti nucleari (Ordinanza sulla protezione d'emergenza [OPE]) · 18 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 12Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapporto esplicativo in merito alla revisione OPE (2015 / 2016)
In merito all’articolo 12: Gruppo difesa
A seguito degli eventi verificatisi a Fukushima, è stato istituito il deposito esterno di Reitnau. Esso ha lo scopo di preparare equipaggiamenti d’emergenza, apparecchiature e sostanze ausiliarie per gravi incidenti in una CN ai sensi di una gestione estesa degli infortuni. Costituiscono altresì un vantaggio la posizione geografica e la distanza dalle quattro delle centrali nucleari. In caso di necessità, il materiale necessario viene trasportato dal deposito di Reitnau all’impianto nucleare colpito.
Con l’introduzione del nuovo articolo 12 nell’OPE, s’intende creare una base per il coinvolgimento dell’esercito, per attività nel quadro della previdenza e dell’intervento stesso.
La legge federale del 3 febbraio 1995 sull’esercito e l’amministrazione militare (legge militare, LM; RS 510.10) prevede nell’articolo 1 capoverso 3 un sostegno alle autorità civili quando i loro mezzi non sono più sufficienti nel far fronte ad altre situazioni straordinarie, segnatamente in caso di catastrofi nel Paese o all'estero. Ai sensi dell’articolo 67 LM alle autorità civili che lo richiedono le truppe
possono fornire aiuti per gli interventi nell'ambito dei servizi coordinati, per far fronte a catastrofi e per adempiere altri compiti d'importanza nazionale.
In caso di (grave) incidente in una centrale nucleare si ipotizza che l’aiuto immediato prestato
dall’esercito sia nell’interesse pubblico e che possa contribuire in modo considerevole a far sì che le autorità civili siano in grado di adempiere ai loro compiti.
Sezione 6: Compiti dei Cantoni
In merito all’articolo 13: Pianificazione e preparazione
Capoverso 1
Lettera b
Le disposizioni e la documentazione per gli interventi in merito all’evacuazione non devono contemplare soltanto l’evacuazione precauzionale (tenore attuale), bensì anche l’evacuazione successiva. Per istituzioni particolari (per es. ospedali, case di cura) si deve mettere in conto un tempo d’evacuazione superiore alle 30 ore.
Per hot spot s’intendono territori rigorosamente delimitati sul piano geografico7, in cui in caso di evento sono subentrate contaminazioni del suolo molto elevate che richiedono ulteriori provvedimenti di protezione tesi a ridurre i danni aleatori. Tali contaminazioni implicano una minaccia per la popolazione e rendono necessari provvedimenti di sicurezza. A seconda del decorso dell’incidente, anche al di fuori delle zone di protezione d’emergenza 1 e 2 possono essere generati hot spot. Tali territori tuttavia non devono essere delimitati prima di un evento, il che li distingue dalle zone di protezione d’emergenza. Soltanto nel corso di un evento gli hot spot sono visibili, dato che la loro comparsa è determinata da influssi esterni, come le condizioni di vento e le precipitazioni locali. Gli hot spot possono pertanto essere identificati soltanto sulla scorta di misurazioni.
7 La gamma può essere molto ampia. Se le materie radioattive dalle nuvole devono essere ripulite mediante piogge locali, in determinate circostanze la loro superficie potrebbe raggiungere anche varie decine di km2. Tuttavia ciò costituirebbe ancora una regione rigorosamente «limitata» rispetto all’area complessiva della zona di protezione d’emergenza 2.