Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/40: Revisione totale dell'Ordinanza sulla protezione d'emergenza in prossimità degli impianti nucleari (Ordinanza sulla protezione d'emergenza [OPE]) · 18 pagine

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Rapporto esplicativo in merito alla revisione OPE (2015 / 2016)

Allegato 4

Regioni di pianificazione

Nell’allegato 4, sulla base dell’ordinanza del 1° luglio 1992 sull’approvvigionamento della popolazione con compresse allo iodio (ordinanza sulle compresse allo iodio; RS 814.52), viene definita la regione di pianificazione per la consegna alla popolazione di compresse allo iodio.

Nell’anno 2020, la distribuzione di compresse allo iodio al di fuori di un raggio di 50 km attorno a una centrale nucleare svizzera verrà sostituita. Per l’anno 2024 è prevista la distribuzione di compresse allo iodio all’interno di un raggio di 50 km attorno a una centrale nucleare svizzera. Se nel frattempo sono previste modifiche al riguardo (per es. disattivazione della centrale nucleare di Mühlenberg con una riduzione massiccia del potenziale di pericolo, vedi osservazioni in merito all’articolo 4), ciò andrebbe considerato e l’allegato concernente l’ordinanza sulle compresse allo iodio modificato di conseguenza (lista dei Comuni ubicati in un raggio di 50 km attorno una centrale nucleare, dove a titolo preventivo verranno distribuite compresse allo iodio a tutte le persone che vi soggiornano regolarmente).

Allegato 5

Modifica dell’ordinanza del 18 agosto 2010 sull’allarme e sulla rete radio di sicurezza (OARS; RS 520.12)

Articolo 5 capoverso 3

D’ora in avanti nella prima frase si parlerà di «zona di protezione d’emergenza» anziché di «zona», in virtù dell’allineamento della terminologia all’OPE.

La seconda frase è nuova. L’attivazione diretta dell’allarme in caso di «avarie rapide» è prevista per i casi in cui le autorità non siano ancora pronte all’intervento. Se l’organizzazione d’intervento è già attiva, anche in caso di rapida «escalation» possono essere rispettate le procedure normali. L’incarico di mettere in allarme la popolazione e di predisporre provvedimenti di protezione è eseguito tramite la CENAL.

Articolo 17 capoverso 5

Anche qui si parlerà d’ora in avanti di «zona di protezione d’emergenza» anziché di «zona».

Modifica dell’ordinanza del 17 ottobre 2007 sulla Centrale nazionale d’allarme (OCENAL; RS 520.18)

Articolo 5 capoverso 1 lettera c

Per svolgere i propri compiti, la CENAL si rivolge direttamente ad altri servizi, in particolare agli organi militari competenti per il rilevamento della situazione NBC. S’intende integrare in tale frase la messa a disposizione della capacità di trasporto. In tal modo si garantisce che in caso di evento le capacità di trasporto urgentemente necessarie, per esempio per i trasporti di materiale dal deposito di Reitnau all’impianto nucleare colpito, possano essere richieste direttamente tramite la CENAL.