Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/40: Revisione totale dell'Ordinanza sulla protezione d'emergenza in prossimità degli impianti nucleari (Ordinanza sulla protezione d'emergenza [OPE]) · 18 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 8Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapporto esplicativo in merito alla revisione OPE (2015 / 2016)
2. Spiegazioni sui singoli articoli
2. Sezione 2: Zone di protezione d’emergenza e regioni di pianificazione
In merito all’articolo 3: Principio
Capoverso 3
Ai sensi dell’articolo 3 capoverso 3 dell’OPE in vigore, il territorio restante della Svizzera è denominato zona 3. Tale terminologia non è più in linea con quella dell’OPE oggetto di revisione, ragione per la quale il capoverso in questione è stato riformulato. S’intende in tale modo fare chiarezza sulla denominazione del territorio della Svizzera che non si trova né nella zona di protezione d’emergenza 1 né nella zona di protezione d’emergenza 2.
Capoverso 4
Come base per la pianificazione e la preparazione dei provvedimenti di protezione d’emergenza sono definite regioni di pianificazione. All’interno delle corrispondenti regioni possono essere predisposti di volta in volta, a seconda dell’evento, provvedimenti di protezione specifici.
Rispetto alle regioni di pianificazione, le zone di protezione d’emergenza sono destinate alla predisposizione tempestiva e alla preparazione di provvedimenti di protezione urgenti. Al riguardo vengono messi a punto anche automatismi predefiniti che consentono una rapida attuazione.
Le regioni di pianificazione non sono destinate alla predisposizione di provvedimenti di protezione d’emergenza, bensì alla preparazione nell’ottica di un possibile incidente in una centrale nucleare4.
Sono considerati soltanto i provvedimenti, che necessitano di preparazioni particolari. I lavori sono destinati alla predisposizione e all’attuazione tempestive dei provvedimenti in caso di evento. I territori di pianificazione creano così un vantaggio sul piano logistico. In quale parte geografica delle regioni di pianificazione siano predisposti provvedimenti può essere determinato soltanto, in caso di evento, sulla scorta della cosiddetta strategia dei provvedimenti in funzione delle dosi (SPD)5 e della valutazione della situazione specifica. Le regioni di pianificazione coprono anche le pianificazioni necessarie in Svizzera in caso di altri eventi nucleari o radiologici che si verificano all’estero (incidente CN estero, esplosione di armi A in prossimità del confine, dirty bomb).
Alcuni provvedimenti destinati alle regioni di pianificazione possono essere utili anche in caso di emergenze non nucleari e rappresentano pertanto un importante potenziale sul piano sinergetico. Possibili esempi al riguardo: le riflessioni di ordine concettuale concernenti la gestione del traffico in
4 Oltre alle centrali nucleari tale questione si pone anche in caso di altri impianti nucleari. Gli unici impianti nucleari degni di menzione nell’ambito di sorveglianza dell’IFSN che potrebbero implicare ripercussioni e richiedere provvedimenti di protezione d’emergenza in seguito a avarie nell’ambiente circostante sono ubicati nel PSI /ZWILAG. Per tale ubicazione sussiste una zona di protezione d’emergenza speciale. In tale zona potrebbero essere predisposti provvedimenti di protezione d’emergenza in caso di poche avarie (per es. schianto di un aereo sull’Hotlabor o sul deposito federale intermedio [DFI]), anche se in un’area presumibilmente meno estesa e in misura ridotta (non occorre nessuna profilassi allo iodio e probabilmente neppure un’evacuazione a titolo precauzionale) rispetto a un incidente CN. Dato che tale zona di protezione d’emergenza si trova quasi interamente nella zona di protezione d’emergenza 1 delle centrali nucleari di Breznau / Leibstadt, sussistono già pianificazioni nell’ambiente circostante delle zone di protezioni speciali pertinenti, anche se le ripercussioni di eventuali avarie non avrebbero l’entità di una grave avaria CN.
5 Cfr. allegato 1 dell’ordinanza sull’organizzazione d’interventi in caso di eventi NBC e di catastrofi naturali (ordinanza sugli interventi NBCN, RS 520.17).