Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/49: Ordinanza concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (ordinanza sul traffico pesante, OTTP) · 16 pagine
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ché dichiarare il chilometraggio presso un terminale di trattamento in occasione dell’entrata e dell’uscita, queste persone installano un apparecchio rilasciato da un fornitore del SET autorizzato. Queste condizioni devono essere adempiute cumulativamente. Per garantire la trasparenza sul mercato degli offerenti, l’AFD rende noti in Internet i fornitori del SET autorizzati sul territorio svizzero. L’ordinanza del 4 aprile 200711 sul trattamento dei dati nell’AFD, che si trova in fase di revisione, deve essere adeguata con l’inserimento del termine «fornitore del SET».
Secondo il capoverso 2, all’atto dell’entrata in Svizzera le persone devono inoltre essere disposte a fornire la prova che esse hanno incaricato un fornitore del SET del pagamento della tassa e che questi ha fornito loro un apparecchio di rilevazione funzionante.
Al capoverso 3 viene definito chiaramente che il credito fiscale si estingue solo nel momento in cui la tassa è versata all’AFD e che la persona assoggettata al pagamento non è liberata dal suo obbligo quando versa l’importo al fornitore del SET.
2.1.13 Art. 26b
Nella nuova procedura con il SET, il fornitore del SET assume gli obblighi della persona assoggettata al pagamento della tassa, ovvero dichiarare all’AFD i dati relativi al veicolo e al detentore nonché la prestazione chilometrica e anche l’obbligo di pagare la tassa dovuta. Se il fornitore del SET intende offrire i propri servizi anche in Svizzera, deve soddisfare le prescrizioni legali, tecniche e operative nonché adempiere gli obblighi richiesti in Svizzera.
Il capoverso 1 definisce le condizioni che deve soddisfare il fornitore del SET per essere autorizzato in Svizzera. Non vi è un apprezzamento delle conseguenze giuridiche: ogni fornitore che soddisfa le condizioni ha diritto a essere autorizzato come tale. In caso contrario,
l’AFD dovrebbe selezionare un certo numero di fornitori tramite bando di concorso, influenzando così la concorrenzialità tra i fornitori. Se infatti non coprissero anche l’ambito della TTPCP, i fornitori del SET interessati non potrebbero offrire ai propri clienti un pacchetto interoperabile completo. Inoltre, viste le diverse origini delle persone assoggettate al pagamento della tassa, per l’AFD sarebbe difficile offrire una copertura europea completa ricorrendo a un numero limitato di fornitori del SET. Con i fornitori del SET autorizzati viene concluso un contratto di diritto pubblico.
L’esigenza posta dalla lettera a, ovvero avere sede in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE, garantisce che le società che richiedono l’autorizzazione si sono già adeguate alla direttiva 2004/52/CE concernente l’interoperabilità e che, pertanto, vi sono già dei potenziali clienti per la TTPCP.
Ai sensi della lettera b, il fornitore del SET deve poter provare che soddisfa le prescrizioni tecniche e operative fissate dal DFF.
Grazie alla lettera c l’AFD può esigere che venga prestata una garanzia. Essa valuta se il rischio di perdita è così elevato da necessitare una prestazione di garanzia. In questo contesto occorre prestare attenzione al fatto che una simile prestazione comporterebbe un maggiore compenso conformemente all’articolo 26c capoverso 3. Nell’interesse di contenere le spese di riscossione, questo compenso deve essere mantenuto il più basso possibile.
Lettera d: In quanto titolare di un’autorizzazione dell’AFD, il fornitore del SET deve designare un recapito in Svizzera, in modo tale che la notifica di decisioni (relative p. es. a un cambiamento degli obblighi o a una sospensione dell’autorizzazione) possa avvenire in modo rapido e semplice (vedi art. 11b della legge federale del 20 dicembre 196812 sulla procedura amministrativa).
Il capoverso 2 stabilisce che la fissazione delle prescrizioni tecniche e operative spetta al DFF.