Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/49: Ordinanza concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (ordinanza sul traffico pesante, OTTP) · 16 pagine

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Comitato misto relativo all’accordo sui trasporti terrestri, la Svizzera si è tuttavia impegnata a offrire l’interoperabilità per i veicoli esteri, conformemente alla direttiva.

La TTPCP è riscossa anche sul territorio del Principato del Liechtenstein, pertanto il relativo diritto del Principato sarà adeguato a quello svizzero. La commissione mista tra i due Stati in materia di TTPCP è stata informata in merito e adotterà le necessarie misure.

5 Basi legali

Le disposizioni si basano sull’articolo 11 capoverso 2 LTTP, secondo il quale i dispositivi da montare o altri mezzi ausiliari devono essere intercambiabili con quelli prescritti nell’UE (interoperabilità). Per quanto riguarda la realizzazione dell’interoperabilità, nel messaggio

dell’11 settembre 1996 a sostegno di una legge federale concernente la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni si è pensato a «moderni strumenti tecnici» quali «telematica e informatica»16. Nel messaggio viene spesso ripetuta la necessità di garantire

un’elevata flessibilità della legge, dato che l’evoluzione in Europa, per quanto riguarda le tasse sulla circolazione stradale e il sistema di rilevazione (non ancora messo a punto), non sono ancora completamente disciplinati17. Che il sistema dei fornitori del SET rientri nella sfera di competenza dell’ordinanza d’esecuzione potrebbe essere contestato con la motivazione che ci si è basati innanzitutto sullo sviluppo tecnico nell’ambito degli apparecchi di rilevazione. Occorre però sottolineare che per i conducenti esteri il ricorso a un fornitore del SET sarebbe su base volontaria e rappresenterebbe una possibilità tra le tante per versare la tassa. Il sistema dovrebbe condurre a una semplificazione della procedura di pagamento della tassa in Svizzera. L’espressione «altri mezzi ausiliari» può essere interpretata nel senso che simili mezzi comprendono anche la possibilità di garantire l’interoperabilità non attraverso un apparecchio o una tecnica particolari ma per il tramite del sistema di fornitori del SET. In questo modo, simili mezzi rientrano nell’ambito della competenza d’esecuzione e della competenza di emanare ordinanze del Consiglio federale.

16 FF 1996 V 407, pag. 425 in merito all’organizzazione della riscossione; cfr. anche le spiegazioni relative all’art. 11 (pag. 435) in cui si parla di «rapido progresso nel settore delle tecniche di rilevazione», alle possibilità di interoperare tecnicamente (pag. 430), alle discussioni relative alla ricerca di un sistema adeguato di rilevazione (pag. 423) e all’eurocompatibilità della TTPCP e su sistemi automatici di rilevazione delle tasse interoperativi e tecnicamente fattibili (pag. 432).

17 FF 1996 V 407, pag. 432; cfr. anche le spiegazioni su una legge federale «ridotta all’essenziale» e aperta nei confronti delle evoluzioni in atto in Europa, nella quale siano disciplinati solo gli elementi indispensabili (pag. 415).