Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/49: Ordinanza concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (ordinanza sul traffico pesante, OTTP) · 16 pagine
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L’attuale generazione degli apparecchi di rilevazione è stata introdotta nel 2011 e giungerà alla fine del proprio ciclo di vita al più tardi nel 2024. Se le esperienze fatte fino ad allora con i fornitori del SET saranno positive, il SET potrebbe rappresentare una possibilità per una nuova tecnologia di rilevamento per i veicoli svizzeri. La possibilità di apertura al SET sarà quindi uno degli obiettivi del sistema TTTCP di terza generazione. I trasportatori svizzeri sono tuttavia liberi di stipulare già prima un contratto con un fornitore del SET per le loro corse all’estero.
1.2 Contenuto della modifica di ordinanza
1.2.1 Modifiche a seguito dell’introduzione del SET
Con la revisione dell’OTTP si intende semplificare la riscossione della tassa per quanto riguarda i veicoli esteri. A tal fine, ai trasportatori esteri deve essere data la possibilità di rivolgersi, nel quadro del SET, a fornitori di servizi di rilevazione (fornitori del SET), affinché questi mettano a loro disposizione gli apparecchi interoperabili necessari per rilevare e dichiarare la prestazione chilometrica nonché adempiano gli obblighi di pagamento. L’ordinanza disciplina i seguenti aspetti:
- le condizioni alle quali le persone assoggettate al pagamento della tassa possono incari-
care un fornitore del SET;
- le condizioni per l’autorizzazione dei fornitori del SET;
- gli obblighi correlati all’autorizzazione;
- gli obblighi della persona assoggettata al pagamento della tassa;
- le modalità per la tassazione e il calcolo in caso di incarico affidato a un fornitore del
SET;
- definizione del peso determinante in caso di ricorso a un servizio di rilevazione (SET): se
nell’apparecchio di rilevazione interoperabile non viene dichiarato il peso totale autorizzato del rimorchio o semirimorchio, è determinante il peso massimo del convoglio; se invece tale peso totale autorizzato viene dichiarato, si applicano le attuali disposizioni
dell’articolo 13.
1.2.2 Altri adeguamenti di natura tecnica
Con la revisione si intende inoltre stralciare alcune disposizioni dell’OTTP che non sono mai state applicate e uniformare determinati processi al fine di applicare le necessarie modifiche. Si tratta dei seguenti aspetti:
- dispositivo d’identificazione elettronico in caso di esenzione dall’obbligo di montare
l’apparecchio di rilevazione: i dispositivi d’identificazione elettronici non vengono più consegnati;
- fatturazione degli apparecchi di rilevazione: gli apparecchi sono di proprietà dell’AFD, la
quale fattura al detentore del veicolo gli apparecchi non restituiti o danneggiati;
- controllo dell’apparecchio di rilevazione: il sensore-rimorchio dell’apparecchio non deve
più essere verificato in occasione dei collaudi periodici del veicolo;
- dichiarazione del peso inferiore conformemente all’articolo 13 capoverso 7: la persona
assoggettata al pagamento della tassa deve presentare una domanda per ogni periodo di tassazione. Tuttavia, alla domanda non devono più essere allegate copie delle licenze di circolazione;
- periodo di tassazione: la possibilità di prorogare tale periodo di tre mesi nonché di fissare
un altro periodo di tassazione in casi particolari è stata stralciata senza essere sostituita;
- riscossione della tassa in caso di veicoli svizzeri: le decisioni d’imposizione provvisorie
non vengono più emanate, pertanto tale possibilità è stralciata senza essere sostituita;