Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/49: Ordinanza concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (ordinanza sul traffico pesante, OTTP) · 16 pagine
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1 In generale
1.1 Situazione iniziale
L’articolo 85 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)1 attribuisce alla Confederazione la competenza di introdurre, tramite legge, una tassa commisurata alle prestazioni o al consumo. Con tale tassa vengono messi a carico del traffico pesante i costi che esso causa alla collettività e che non sono già coperti con altre prestazioni o tasse. A tal fine la Confederazione ha emanato la legge del 19 dicembre 19972 sul traffico pesante (LTTP) e la relativa ordinanza del 6 marzo 20003 sul traffico pesante (OTTP). La riscossione effettiva della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) avviene dal 1° gennaio 2001. La tassa viene riscossa sui veicoli svizzeri ed esteri per il trasporto di persone e merci di peso autorizzato superiore a 3,5 tonnellate che circolano sull’intera rete stradale.
1.1.1 Riscossione della TTPCP sui veicoli esteri
Nel caso dei veicoli esteri la riscossione della tassa è più complessa rispetto ai veicoli svizzeri, dato che per i primi non vi è l’obbligo di montare un apparecchio di rilevazione. Finora, per rilevare la prestazione chilometrica dei veicoli esteri vi erano due possibilità: il montaggio, su base facoltativa, di un apparecchio di rilevazione (soluzione scelta solo da circa l’1 % degli interessati, soprattutto nelle vicinanze del confine), oppure il ritiro di un giustificativo per ogni corsa, sul quale indicare il chilometraggio all’entrata e all’uscita. Questo giustificativo compilato, e consegnato all’uscita dalla Svizzera, serve come base per il calcolo della tassa. Il pagamento della tassa avviene con carta-carburante o carta di credito, in contanti o per il tramite di un conto TTPCP. In caso di pagamento con carta-carburante, i fornitori versano le tasse all’Amministrazione federale delle dogane (AFD). Queste società garantiscono per la tassa sul traffico pesante dal momento in cui il veicolo entra in Svizzera e in conducente ritira il giustificativo. Grazie all’interposizione di queste società, l’AFD non deve preoccuparsi di riscuotere la tassa presso ogni detentore di veicoli domiciliato o con sede all’estero, ma può limitarsi a interagire con i circa 15 fornitori di carte-carburante che si occupano della riscossione di quasi il 75 per cento delle entrate generate dai veicoli esteri. Per le loro prestazioni di garanzia e d’incasso queste società ricevono una provvigione.
Il processo di riscossione è comunque complicato, sia per i trasportatori esteri sia per l’AFD che deve riscuotere la tassa. Durante i loro viaggi in tutta Europa i primi, infatti, devono spesso montare apparecchi diversi per ogni Paese, interrompere la corsa per svolgere le varie formalità e conteggiare separatamente i pedaggi dovuti nei singoli Stati. L’AFD, dal canto suo, tratta ogni anno 2,2 milioni di giustificativi. Mentre il chilometraggio all’entrata è rilevato dal conducente stesso presso un apposito terminale, quello all’uscita deve essere rilevato manualmente dal personale doganale. A ciò si aggiunge il lavoro necessario per aiutare i conducenti in occasione della prima registrazione del veicolo o di mutazioni. Anche i veicoli che non presentano alcun rischio devono fermarsi al confine a causa della riscossione della tassa sul traffico pesante. Le formalità necessarie per la riscossione del pedaggio o della tassa sul traffico pesante intralciano così la circolazione delle merci e il flusso del traffico al confine. Per questo motivo, nonché a causa dell’eccessiva mole di lavoro presso gli uffici doganali, vi è un importante potenziale di miglioramento in questo ambito.
1.1.2 Contesto europeo
Per via della posizione centrale sull’asse di transito nord–sud, la Svizzera è un elemento importante della politica e della rete europea del traffico. Da parte dell’UE vi è un grande interesse a semplificare il traffico nord–sud attraverso la Svizzera. Anche quest’ultima ha grande interesse ad accedere alla rete stradale europea. Per questo motivo, dopo il rifiuto di aderire allo Spazio economico europeo (SEE), nel 1999 la Svizzera ha concluso con l’UE
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