Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/49: Ordinanza concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (ordinanza sul traffico pesante, OTTP) · 16 pagine
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sette accordi blaterali, tra cui l’accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (accordo sui trasporti terrestri)4.
Affinché i diversi sistemi di riscossione, in Svizzera e nell’UE, siano in futuro interoperabili, nell’articolo 39 dell’accordo sui trasporti terrestri è definito che in seno al Comitato misto si organizzano consultazioni allo scopo di «garantire un livello adeguato di interoperabilità dei sistemi elettronici di riscossione delle tariffe di uso della rete stradale». Conformemente all’articolo 51 dell’accordo, il Comitato misto è composto da rappresentanti delle parti contraenti (Svizzera e UE) ed è responsabile della gestione e della corretta applicazione
dell’accordo stesso. «A tal fine esso formula raccomandazioni e adotta decisioni nei casi previsti […]. Tali decisioni sono eseguite dalle parti secondo le rispettive norme. Il Comitato misto si pronuncia di comune accordo.» Inoltre, secondo l’articolo 51 paragrafo 2
dell’accordo il Comitato misto garantisce in particolare l’applicazione del summenzionato articolo 39 relativo all’interoperabilità dei sistemi elettronici di riscossione delle tariffe di uso della rete stradale. Il Principato del Liechtenstein, quale Stato membro dello SEE e parte del territorio di applicazione della TTPCP, è in ogni caso obbligato ad attuare il diritto europeo (vedi punto 18b. dell’allegato XIII dell’accordo SEE nella versione del 23 ottobre 2009).
1.1.3 Sistema europeo per la riscossione elettronica delle tasse sull’uso delle strade Basi di diritto europeo
In 22 Stati dell’UE vengono riscosse tasse sul traffico pesante per l’uso di determinate strade. Salvo alcune eccezioni, i sistemi impiegati per la riscossione dei pedaggi non sono compatibili tra di loro. Da oltre un decennio l’UE cerca di realizzare l’interoperabilità di questi sistemi, ai fini di un perfezionamento della libera circolazione delle merci. A tal fine ha emanato un’apposita direttiva5 che obbliga gli Stati membri a garantire l’interoperabilità e fissa prescrizioni tecnologiche di base. Nel 2009 la Commissione ha definito in una decisione6 i dettagli relativi a questo servizio di pedaggio interoperabile, denominato «Servizio europeo di telepedaggio» (SET, in inglese «European Electronic Toll System», EETS).
Funzionamento
Scopo del SET è fare in modo che gli utenti delle strade (obbligati al pagamento del pedaggio) possano utilizzare tutti i sistemi di riscossione dei pedaggi ricorrendo a una sola unità di bordo (apparecchio di rilevazione) e sulla base di un solo contratto, pagando poi una sola fattura. A tal fine i trasportatori stipulano un contratto con un fornitore del SET, il quale mette a loro disposizione un apposito apparecchio. Se il veicolo munito di apparecchio di rilevazione circola su una strada soggetta a pedaggio, viene registrato. Il fornitore del SET effettua il conteggio con tutti gli esattori di pedaggi interessati e invia al trasportatore una fattura relativa a tutti i viaggi soggetti a pedaggio. In questo modo, gli obbligati al pagamento non versano più la tassa direttamente ai singoli esattori di pedaggi, ma hanno rapporti solo con un fornitore del SET. Per i suoi servizi quest’ultimo riceve un compenso dagli obbligati al pagamento del pedaggio e dagli esattori di pedaggi. Nel quadro di una revisione della decisione 2009/750/CE sul telepedaggio si intende prevedere il pagamento del compenso per i fornitori del SET da parte di detti esattori.
Attuazione nell’Unione Europea
Negli Stati membri dell’UE e dello SEE, per gli autocarri il SET è vincolante da ottobre 2012. Gli organi esattori di pedaggi devono fare in modo che gli utenti nel loro territorio possano impiegare il SET ai fini del pagamento della tassa.
4 RS 0.740.72
5 Direttiva 2004/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l’interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 124).
6 Decisione 2009/750/CE della Commissione, del 6 ottobre 2009, sulla definizione del servizio europeo di telepedaggio e dei relativi elementi tecnici (GU L 268 del 13.10.2009, pag. 11).