Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/49: Ordinanza concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (ordinanza sul traffico pesante, OTTP) · 16 pagine

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so, in maniera vincolante per tutti i fornitori. Deve poter essere possibile definire una provvigione percentuale, analogamente a quanto avviene per le tasse delle carte di credito.

2.1.15 Art. 26d

Anche se incarica un fornitore del SET, la persona assoggettata al pagamento della tassa non è liberata da tutti gli obblighi. L’articolo 26d capoversi 1–3 definisce, infatti, quali sono i suoi obblighi, dato che la possibilità di evitare e di correggere errori rientra nella sua sfera di competenza.

Capoverso 1: Se per il rilevamento della prestazione chilometrica l’utente ricorre al SET, egli non può spegnere l’apparecchio di rilevazione o manipolarlo in modo da pregiudicarne il funzionamento, e di conseguenza il rilevamento del chilometraggio. È possibile ricorrere al SET solo se questo funziona al momento dell’entrata in Svizzera. Condizione fondamentale a tal fine è la funzionalità dell’apparecchio di rilevazione. In caso contrario, il fornitore del SET non può essere obbligato al pagamento del credito fiscale. Inoltre, non sarebbero garantiti né il rilevamento corretto né, di conseguenza, la corretta tassazione.

Il fornitore del SET registra i dati della persona e i dati di base del veicolo rilevanti per la tassa. I dati statici importanti ai fini della tassa sono registrati nell’apparecchio di rilevazione. Il rilevamento corretto della TTPCP è possibile solo se i dati registrati nell’apparecchio corrispondono a quelli iscritti nella licenza di circolazione. Il capoverso 2 prevede pertanto che l’utente, in quanto persona assoggettata al pagamento della tassa, deve garantire che il fornitore del SET possa registrare i dati corretti secondo la licenza di circolazione. Egli deve invece procedere personalmente e manualmente alla dichiarazione del rimorchio, sulla base della combinazione di veicoli.

Ai sensi del capoverso 3, se l’apparecchio di rilevazione non funziona all’entrata in Svizzera, si applicano le disposizioni dell’articolo 27 relative ai veicoli senza apparecchio di rilevazione.

Capoverso 4: Non è possibile escludere completamente che si verifichino malfunzionamenti o guasti dell’apparecchio di rilevazione mentre il veicolo circola in Svizzera. In questi casi, l’utente, in quanto persona assoggettata al pagamento della tassa, deve recarsi presso un ufficio doganale, al più tardi all’uscita dalla Svizzera, per rilevare le informazioni mancanti concernenti la prestazione chilometrica.

2.1.16 Art. 26e e 26f

Gli articoli 26e e 26f disciplinano la procedura di tassazione e di fatturazione nei casi in cui persone assoggettate al pagamento della tassa per veicoli esteri incaricano un fornitore del SET. Vi è ora la possibilità di trasmettere la decisione d’imposizione per via elettronica. La cadenza attuale dell’imposizione (ogni due settimane), è abbreviata al massimo a una settimana.

2.1.17 Art. 28 cpv. 3

L’attuale articolo 28 capoverso 3 prevede che nei casi in cui il rimorchio è sganciato o accoppiato «su un’area controllata» e si dispone di una relativa attestazione scritta, la tassa è riscossa sulla base della prestazione chilometrica e del peso determinate. Questa disposizione concerne solo i veicoli esteri senza apparecchio di rilevazione. Tuttavia, i veicoli di spedizionieri esteri che operano nelle regioni di confine dispongono, generalmente, di un apparecchio per la rilevazione della TTPCP. Pertanto, poiché questa disposizione non viene applicata nella prassi, il capoverso 3 viene abrogato.

2.1.18 Art. 29 cpv. 2, 2bis, 2ter e 2quater

Capoverso 2: Secondo la formulazione odierna, la TTPCP può essere pagata, oltre che in contanti, con carte di credito o di addebito. Il 75 per cento delle persone estere assoggettate al pagamento della tassa procede al pagamento mediante carte-carburante. Finora le cartecarburante non erano però menzionate tra le possibilità di pagamento. La situazione giuridica è modificata, ma l’elenco all’articolo 29 capoverso 2 non va inteso in senso esaustivo. In questo modo si permette l’impiego anche di moderni mezzi di pagamento, senza dover però procedere a una modifica dell’ordinanza.