Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/49: Ordinanza concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (ordinanza sul traffico pesante, OTTP) · 16 pagine

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- interessi: l’importo fissato della tassa deve essere pagato entro il termine. Sugli importi

scoperti è dovuto un interesse, determinato ora sulla base dell’ordinanza del DFF

dell’11 dicembre 20097 concernente l’interesse moratorio e rimuneratorio;

- riscossione della tassa in caso di veicoli esteri: già oggi la tassa può essere pagata con

carte-carburante. Questa possibilità viene ora introdotta nell’OTTP;

- dichiarazione del rimorchio su un’area controllata: le persone estere assoggettate al pa-

gamento della tassa non necessitano delle disposizioni in merito, che vengono così stralciate senza essere sostituite;

- chiave di ripartizione per la quota rimanente della tassa: è determinante, tra l’altro,

l’imposizione fiscale del traffico motorizzato da parte dei Cantoni. L’indice totale della tassa sui veicoli a motore necessario a tale scopo è ora accertato dall’AFD e non più dall’Amministrazione federale delle contribuzioni;

- emolumento per la diffida: per le intimazioni non vengono più riscosse tasse;

- ricorso contro le decisioni dell’autorità d’esecuzione cantonale: manca una base legale

per la revoca dell’effetto sospensivo. La relativa frase viene pertanto stralciata;

- vari adeguamenti redazionali.

2 Commento ai singoli articoli

2.1 Modifica dell’OTTP

2.1.1 Art. 11 cpv. 1 nonché art. 12

Adeguamenti redazionali sulla scorta dell’abrogazione dell’articolo 14b OTTP in data

1° gennaio 20178.

2.1.2 Art. 13a

Il sistema della TTPCP è l’unico sistema in Europa che richiede al conducente di dichiarare il peso totale autorizzato del rimorchio o semirimorchio trainato. La dichiarazione del peso mediante apparecchio di rilevazione esige un’apposita funzione di registrazione e indicazione, sproporzionata solo per i fini della TTPCP. I sistemi di pedaggio dei Paesi limitrofi limitano la dichiarazione (del peso) all’indicazione del numero di assi; di conseguenza anche le funzioni dell’apparecchio sono più semplici. Le combinazioni di veicoli nell’ambito dei trasporti internazionali circolano generalmente con il peso massimo autorizzato del convoglio (di regola 40 t o il peso massimo autorizzato del convoglio iscritto nella licenza di circolazione del veicolo trattore). Le combinazioni di veicoli con un peso totale del convoglio inferiore a quello massimo autorizzato sono un’eccezione. Pertanto, per gli utenti del SET la possibilità di indicare il peso autorizzato del rimorchio o semirimorchio sarebbe necessaria solo in casi eccezionali e deve essere sostituita dalla dichiarazione del rimorchio o semirimorchio (rimorchio sì/rimorchio no). Nel caso della dichiarazione del rimorchio, la combinazione di veicoli viene sempre tassata sulla base del peso massimo autorizzato del convoglio. I fornitori del SET sono tuttavia liberi di offrire ai propri clienti, per la dichiarazione del rimorchio o semirimorchio, un apparecchio di rilevazione con la possibilità di indicare il peso. In questo caso, per il calcolo del peso determinante ai fini della tassa viene preso in considerazione il peso totale ammesso inferiore del rimorchio o semirimorchio dichiarato, conformemente alle disposizioni generali dell’articolo 13. Sulla base delle esperienze l’AFD parte dal presupposto che i fornitori del SET, per motivi di carattere economico e tecnico, offriranno ai loro clienti la possibilità della dichiarazione semplificata.

7 RS 641.207.1

8 RU 2016 3275