Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/49: Ordinanza concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (ordinanza sul traffico pesante, OTTP) · 16 pagine

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3.1.2 Ripercussioni sull’effettivo del personale

Le modifiche non comportano un maggiore fabbisogno di personale. Al contrario, si prevede un certo sgravio amministrativo visto che non sarà più necessario rivolgersi agli uffici cantonali della circolazione stradale per chiarimenti su fatture in sospeso in relazione con veicoli in leasing e visto che verranno a cadere le spese in correlazione con dichiarazioni ripetutamente inviate senza essere affrancate nonché la gestione dei dispositivi d’identificazione elettronici (TAG).

Inoltre, il SET permetterà una riduzione delle spese per il personale presso gli uffici doganali. Si prevede, infatti, che soprattutto i detentori esteri che oggi impiegano carte-carburante si rivolgeranno a fornitori del SET, poiché ciò semplificherà il versamento della tassa e ridurrà gli oneri legati al passaggio del confine. Vengono così a cadere i lavori correlati alla registrazione dei veicoli che entrano per la prima volta in Svizzera nonché il rilevamento manuale del chilometraggio all’uscita. In base alla provvisoria contabilità analitica semplificata, attualmente l’AFD impiega 160 posti a tempo pieno per queste attività al confine. Il ricorso al SET non è obbligatorio e non tutti i trasportatori sono sufficientemente degni di credito. Il passaggio dalle carte-carburante al SET avverrà gradualmente. Per questi motivi, nei primi cinque anni dall’introduzione si prevede una diminuzione di circa un terzo dei summenzionati 160 posti. Tale riduzione comprende gli oneri supplementari correlati all’esercizio del SET. Nonostante l’automatizzazione della tassazione e della fatturazione, i controlli dovranno continuare ad essere gestiti manualmente e valutati personalmente. Inoltre, sarà necessario verificare di continuo l’autorizzazione dei fornitori del SET e sorvegliare costantemente la loro solvibilità finanziaria.

3.2 Ripercussioni per i Cantoni

Le entrate derivanti dalla TTPCP destinate ai Cantoni rimarranno uguali, dato che la modifica dell’ordinanza proposta non comporterà né maggiori né minori introiti significativi.

Gli adeguamenti delle procedure comporteranno un minore onere per i Cantoni. Infatti, le autorità d’esecuzione cantonali, le aziende o gli organismi abilitati a effettuare un controllo posticipato non dovranno più verificare il sensore-rimorchio dell’apparecchio di rilevazione in occasione dei collaudi periodici dei veicoli assoggettati alla TTPCP. Inoltre, i Cantoni non dovranno più trattare e rispondere alle richieste relative ai veicoli in leasing assoggettati alla TFTP.

3.3 Ripercussioni sull’economia nazionale

Scopo degli adeguamenti è soprattutto quello di semplificare la riscossione della tassa. Essi vanno dunque considerati positivamente dal punto di vista dell’economia nazionale. Visto che, tra l’altro, verranno a cadere le richieste relative ai veicoli assoggettati alla TFTP, si ridurrà l’onere per proprietari, locatori e fornitori di leasing.

I detentori di veicoli che non restituiscono l’apparecchio di rilevazione all’AFD o che sono responsabili del danneggiamento o della distruzione dell’apparecchio devono pagare un importo di 1000 franchi al massimo per ogni apparecchio di rilevazione. Questa situazione riguarda circa 15–20 detentori all’anno.

L’applicazione di un importo minimo per quanto riguarda l’interesse di mora e la rinuncia alla riscossione di emolumenti per le diffide comporteranno un onere minore per i detentori che sono in ritardo con il pagamento della tassa o con la presentazione della dichiarazione.

L’introduzione del SET rende inoltre più rapido il disbrigo per tutte le persone che attraversano il confine.

4 Rapporto con il diritto europeo

La modifica dell’OTTP non ha alcun influsso sul rapporto con il diritto europeo. La riscossione della TTPCP è fissata, dal punto di vista materiale, nell’accordo sui trasporti terrestri. Dato che non è membro dello SEE, la Svizzera non è obbligata a riprendere la direttiva

2004/52/CE concernente l’interoperabilità. In occasione della riunione del 25 giugno 2010 del