Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/49: Ordinanza concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (ordinanza sul traffico pesante, OTTP) · 16 pagine
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Attualmente nell’UE già cinque società (due in Francia, una in Italia, una in Danimarca e una nella Repubblica ceca) sono ufficialmente registrate, nel proprio Paese d’origine, quali fornitori del SET ai sensi della decisione 2009/750/CE sul telepedaggio. Tutte le società provengono dal settore delle prestazioni per il traffico pesante, in relazione con carburanti e, in particolare, con la riscossione dei pedaggi. Per altre società operative nello stesso settore la procedura di registrazione è in corso nei rispettivi Paesi. Nel sistema di pedaggio per autocarri in Austria, i cinque fornitori del SET ufficialmente registrati più un fornitore supplementare di servizi si trovano in una fase pilota che prevede un numero limitato di utenti e la riscossione effettiva del pedaggio. Il passaggio all’esercizio effettivo illimitato è previsto per il secondo semestre del 2017. Quattro di queste società si trovano nella stessa fase anche in Danimarca. In Belgio, il 1° aprile 2016 è stato introdotto un sistema di pedaggio per autocarri a livello nazionale con uno dei fornitore del SET registrati, mentre altri due fornitori registrati si trovano nella fase di test. In Francia, dall’introduzione del sistema di telepedaggio per autocarri, i fornitori di prestazioni di pedaggio sono ammessi sulle autostrade analogamente ai fornitori del SET. Alcuni di essi corrispondono ai fornitori del SET autorizzati. In Italia tre società, due delle quali sono fornitori del SET registrati, si trovano nella fase di trattativa e test, al fine di offrire ai propri clienti il servizio di telepedaggio sulle autostrade italiane.
Attuazione in Svizzera
In Svizzera, per le persone estere obbligate al pagamento della tassa il ricorso al SET è facoltativo. Per i sistemi di pedaggio attuali (come quello relativo alla TTPCP), il SET rappresenta un servizio supplementare da integrare in quello esistente. Dato che non è membro né dell’UE né dello SEE, la Svizzera non è obbligata a riprendere la direttiva 2004/52/CE concernente l’interoperabilità. In occasione della riunione del 25 giugno 2010 del Comitato misto relativo all’accordo sui trasporti terrestri, la Svizzera aveva tuttavia assicurato di garantire l’interoperabilità per i veicoli esteri, conformemente alla direttiva.
Si prevede che gli odierni fornitori di carte-carburante in Svizzera diventeranno fornitori del SET. Due di queste società hanno già comunicato ufficialmente all’AFD il proprio interesse a riscuotere la TTPCP quale fornitore del SET. Altre società hanno mostrato interesse in via informale.
Nessuna attuazione per i veicoli svizzeri
Per i veicoli svizzeri vi è l’obbligo di montare un apparecchio di rilevazione emotach, che viene consegnato gratuitamente. Pertanto, al momento non è necessario invitare i trasportatori svizzeri a ricorrere a un fornitore del SET. Per motivi di protezione degli investimenti, non si prevede, attualmente, il ricorso al SET per i veicoli svizzeri. Nel 2010 sono stati acquistati circa 80 000 apparecchi emotach, il cui ciclo di vita termina nel 2024, destinati a essere consegnati gratuitamente soprattutto ai detentori di veicoli svizzeri. Tutti questi apparecchi devono essere utilizzati. Il ricorso al SET comporterebbe un ampliamento e un adeguamento della soluzione informatica attuale relativa ai veicoli svizzeri (sistema informatico TTPCP,
SI TTPCP). Il SI TTPCP di seconda generazione deve però essere mantenuto immutato fino al 2024, al fine di garantire un funzionamento corretto. Visto che il SI TTPCP per veicoli svizzeri è basato sull’obbligo di montaggio dell’emotach, il passaggio al SET nel contesto attuale richiederebbe molti più cambiamenti di quanti ne sono necessari per i veicoli esteri.
Un altro elemento contrario al passaggio al SET per i veicoli svizzeri è che, viste le attuali condizioni quadro del sistema TTPCP di seconda generazione, non sarebbe possibile garantire la stessa sicurezza nel rilevamento dei dati come avviene con l’apparecchio consegnato dall’AFD. A causa del divieto di cabotaggio, il rischio di rilevamento errato nel caso dei veicoli esteri è molto inferiore. Dal punto di vista dei veicoli svizzeri, passare al SET già ora comporterebbe una disparità di trattamento tra i veicoli muniti di apparecchio di rilevazione svizzero e quelli muniti di apparecchio di un fornitore del SET. Per quanto riguarda i conducenti esteri, invece, il SET garantirebbe rilevamenti più esatti e sicuri rispetto a quanto avviene oggi con i terminali di trattamento (rilevamento manuale).