Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/49: Ordinanza concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (ordinanza sul traffico pesante, OTTP) · 16 pagine
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2.1.3 Art. 15 cpv. 6 e 7
I capoversi 6 e 7 sono abrogati. Il dispositivo d’identificazione elettronico (cosiddetto TAG) per i veicoli che sono esentati dall’obbligo di montare l’apparecchio di rilevazione non viene più consegnato. Nella fase iniziale dopo l’introduzione della TTPCP questi apparecchi erano previsti come mezzi d’identificazione presso gli impianti di controllo. I veicoli interessati (ovvero quelli assoggettati alla tassa forfettaria sul traffico pesante [TFTP], quelli esentati dalla TTPCP ecc.) possono essere identificati sulla base della targa di controllo. Un mezzo
d’identificazione supplementare non è più necessario. Viene così a cadere l’onere amministrativo per la gestione dei TAG. La rinuncia al TAG in caso di esenzione dall’obbligo di montare l’apparecchio di rilevazione comporta anche la decadenza del diritto dei detentori di presentare una richiesta di equipaggiamento con TAG.
2.1.4 Art. 15a cpv. 1 e 2
Il capoverso 1 stabilisce che in caso di primo equipaggiamento del veicolo, gli apparecchi di rilevazione, di proprietà dell’AFD, sono consegnati gratuitamente. Viene specificato che si tratta di una consegna in prestito.
A causa dell’assenza di una base legale, finora gli apparecchi di restituzione non restituiti o danneggiati (p. es. in caso di incidente o incendio del veicolo) non potevano essere fatturati al detentore del veicolo. In media si tratta di 20 apparecchi all’anno, del valore di 1000 franchi ciascuno. Con l’aggiunta al capoverso 2, in futuro tali apparecchi potranno essere fatturati. Nella maggior parte dei casi i costi sono assunti dall’assicurazione di responsabilità civile.
2.1.5 Art. 16 cpv. 4
Il funzionamento del sensore-rimorchio dell’apparecchio di rilevazione dipende da diversi fattori. L’implementata funzione di sorveglianza permette un’analisi da parte del servizio competente presso l’AFD. In occasione dei collaudi periodici del veicolo non è dunque più necessario procedere al controllo del sensore-rimorchio. Il capoverso è pertanto abrogato. Ciò comporta anche uno sgravio per le autorità cantonali d’immatricolazione.
2.1.6 Art. 19 cpv. 1
Adeguamenti redazionali. Il modulo di registrazione non è più fornito direttamente, ma viene messo a disposizione in Internet.
2.1.7 Art. 22 cpv. 1bis
Questo capoverso disciplina la procedura da seguire quando si tiene conto dei carichi
sull’asse. A seconda della combinazione di veicoli, il peso determinante calcolato secondo l’articolo 13 capoversi 3 e 4 può essere più elevato rispetto al peso autorizzato sulla base dei carichi ammessi sull’asse. Il detentore del veicolo può richiedere che la tassa venga riscossa sul peso inferiore. Ai fini di una semplificazione della procedura a favore dei detentori, si rinuncia ora alla presentazione di copie delle licenze di circolazione. I moduli compilati elettronicamente possono essere trasmessi direttamente, senza la necessità di scansionare documenti supplementari. I dati necessari per poter tenere conto dei carichi sugli assi sono trasmessi al sistema informatico per la TTPCP direttamente dal registro automatizzato dei veicoli e dei detentori (MOFIS).
2.1.8 Art. 24 cpv. 1 e 4
Il periodo di tassazione di un mese civile ha dato buoni risultati. Non è dunque più necessario prevedere la possibilità di prorogare tale periodo fino a un massimo di tre mesi. Questa disposizione può essere stralciata senza sostituzione (cpv. 1).
Anche il capoverso 4 viene abrogato. Il periodo di tassazione è confrontato automaticamente dal sistema con le date di immatricolazione e messa fuori circolazione degli uffici della circolazione stradale.
2.1.9 Art. 25 cpv. 1–4
Nel capoverso 1 è definita la forma dell’invio della decisione d’imposizione. Vi è ora la possibilità della trasmissione per via elettronica.