Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/49: Ordinanza concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (ordinanza sul traffico pesante, OTTP) · 16 pagine
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Come finora, la tassa è esigibile 60 giorni dopo la scadenza del periodo di tassazione. Dato che non vengono emanate decisioni d’imposizione provvisorie, gli ultimi due periodi del capoverso 2 sono stralciati senza essere sostituiti.
Il capoverso 3 stabilisce un termine per il pagamento di 30 giorni dall’esigibilità della tassa. Anche qui vengono stralciate le disposizioni sulla decisione d’imposizione provvisoria.
Nei capoversi 4 e 5 sono disciplinate le nuove disposizioni sugli interessi.
L’ordinanza del DFF del 10 dicembre 19929 sulla scadenza e gli interessi nell’imposta federale diretta e l’ordinanza del DFF dell’11 dicembre 200910 concernente l’interesse moratorio e rimuneratorio prevedono tassi d’interesse diversi. Affinché in futuro nell’AFD valgano le stesse condizioni, la competenza di fissare i tassi d’interesse sarà affidata al Dipartimento federale delle finanze (DFF). Già oggi esso disciplina gli interessi per i crediti non pagati relativi a dazio, imposta sul valore aggiunto e imposta sugli oli minerali. L’importo minimo di 100 franchi, previsto nell’ordinanza del DFF concernente l’interesse moratorio e rimuneratorio, deve ora essere applicato anche per quanto riguarda la TTPCP. Con l’applicazione di questo importo minimo per la riscossione dell’interesse moratorio, bisogna prevedere minori entrate pari a circa 150 000 franchi all’anno. Tuttavia, un terzo di questo importo sarebbe comunque stato ammortato come perdita (fallimenti, rinuncia alla procedura d’esecuzione in caso di importi bassi). D’altro canto, vengono a cadere le spese per l’invio delle fatture relative agli interessi di mora.
Dalla seguente tabella emerge che circa il 90 per cento delle quasi 10 000 posizioni fatturate relative agli interessi di mora riguardano importi inferiori a 100 franchi:
Anno: 2015 Totale in fr. Numero di posizioni singole
Tutti gli interessi di mora conteggiati 411 770.20 10 089
Importi singoli superiori a fr. 100 257 378.10901
Differenza (fino a fr. 100) 154 392.10 9 188
Con l’applicazione dell’ordinanza del DFF concernente l’interesse moratorio e rimuneratorio il tasso d’interesse passa dal 3 al 4 per cento, comportando un aumento delle entrate di circa 85 000 franchi all’anno. Il risultato netto (aumento dell’importo minimo, adeguamento del tasso d’interesse e ammortamento delle perdite) prevede entrate annuali inferiori di 15 000 franchi rispetto a quelle attuali. Visto però il guadagno di sinergie che si ottiene all’interno dell’AFD, questa somma è accettabile.
A tempo debito sarà necessario adeguare l’ordinanza del DFF concernente l’interesse moratorio e rimuneratorio.
2.1.10 Art. 25a
L’articolo illustra le possibilità per rilevare i dati necessari ai fini della riscossione della
TTPCP.
2.1.11 Art. 26
Adeguamenti redazionali sulla base dell’adeguamento del titolo della sezione 2.
2.1.12 Art. 26a
Capoverso 1: Le persone assoggettate al pagamento della tassa per veicoli esteri hanno la possibilità di affidare a un fornitore del SET di propria scelta le procedure relative al rilevamento, alla dichiarazione e al pagamento della TTPCP. Ciò a condizione che tale fornitore sia autorizzato dall’AFD. In questo modo cambia la forma di partecipazione delle persone assoggettate al pagamento della tassa per quanto concerne il rilevamento dei dati necessari alla tassazione. Anziché dichiarare i dati di base al momento della prima registrazione non-