Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/49: Ordinanza concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (ordinanza sul traffico pesante, OTTP) · 16 pagine

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Il capoverso 3 prevede che, oltre alla revoca, l’AFD disponga anche della possibilità di sospendere l’autorizzazione in caso di difficoltà di pagamento o di problemi nella trasmissione dei dati. Grazie alla flessibilità offerta dalla sospensione, non è necessario ripetere l’intera procedura di autorizzazione se emerge che le condizioni per l’autorizzazione sono solo temporaneamente non soddisfatte. Se invece le condizioni per l’autorizzazione non vengono durevolmente adempiute, l’autorizzazione è revocata e il contratto disdetto.

2.1.14 Art. 26c

L’AFD non seleziona i fornitori del SET sulla base di una procedura di diritto in materia di acquisti. Le regole del SET prevedono invece che le persone che devono pagare una tassa o un pedaggio siano libere di scegliere il fornitore del SET che preferiscono sul mercato europeo. Il pacchetto dei servizi offerti dai singoli fornitori va ben oltre la riscossione delle tasse sul traffico stradale. L’utente sceglie il proprio fornitore, tra l’altro, anche in base alla sua sede e lingua. Il comportamento e l’origine degli utenti, quali persone obbligate a pagare la tassa o il pedaggio, influiscono sull’offerta dei fornitori del SET. Il mercato delle carte-carburante mostra che i fornitori di tali carte operano, in parte, in ambito locale (i loro clienti provengono da uno o pochi Paesi), ma che i servizi offerti riguardano l’intera Europa.

Capoverso: 1: Dato che sono le persone assoggettate al pagamento della tassa o del pedaggio (e non gli esattori di pedaggi) a determinare la quota di mercato dei fornitori del SET, le condizioni poste dagli esattori di pedaggi, e dunque anche dall’AFD, devono essere uguali e trasparenti per tutti i fornitori. Secondo le regole del sistema europeo di telepedaggio, la comunicazione avviene nel quadro di una dichiarazione relativa ai settori del SET, che nel diritto svizzero si traduce nella definizione di condizioni per ottenere un’autorizzazione ufficiale. Di conseguenza, il fornitore del SET deve adempiere i seguenti obblighi.

Assumersi l’obbligo della persona obbligata al pagamento della tassa di rilevare e registrare all’attenzione dell’AFD, nella qualità da questa richiesta, i dati relativi al veicolo e al detentore (lett. a).

Fornire alla persona assoggettata al pagamento della tassa, dalla quale ha ricevuto

l’incarico, un apparecchio di rilevazione funzionante, in grado di rilevare e trasmettere i dati necessari al pagamento della tassa conformemente all’OTTP (lett. b).

Rilevare correttamente le prestazioni chilometriche in Svizzera dei veicoli equipaggiati di apparecchio di rilevazione interoperabile (lett. c).

Trasmettere all’AFD i dati relativi alla prestazione chilometrica in Svizzera in una qualità e con una velocità di trasmissione da definire nell’ordinanza del DFF (lett. d).

Pagare il credito fiscale entro il termine di pagamento (lett. e).

Nel quadro della riscossione della TTPCP mediante il SET, il fornitore assume il ruolo di servizio di pagamento: esso paga all’AFD la tassa dovuta dai propri clienti e la richiede poi a questi ultimi. I clienti si assumono invece il rischio di errore legato all’attività commerciale del fornitore del SET. Il rischio legato al mancato pagamento in caso di insolvenza del fornitore del SET ricade però, di fatto, sull’AFD, dato che è praticamente impossibile riscuotere a posteriori la tassa presso ogni debitore all’estero. Per questo motivo deve esservi la possibilità di richiedere una prestazione di garanzia al fornitore del SET (cfr. art. 26b cpv. 1 lett. c).

Se la persona assoggettata al pagamento della tassa non fa fronte ai propri impegni di pagamento nei confronti del fornitore del SET, quest’ultimo può disdire il mandato. Non è necessario che il fornitore ne informi l’AFD, dato che in occasione del passaggio del confine l’apparecchio non comunicherebbe con i radiofari di confine e il conducente dovrebbe ritirare un giustificativo al terminale di trattamento.

Il capoverso 2 prevede che l’autorizzazione sia vincolata ad altre condizioni.

Capoverso 3: Dal punto di vista dell’AFD, il rilevamento e la trasmissione dei dati nonché il pagamento della tassa da parte dei fornitori del SET rappresentano un aiuto amministrativo, per il quale questi devono essere compensati. Spetta al DFF fissare l’entità di tale compen-