Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/50: Progetto di revisione parziale dell'ordinanza relativa ai brevetti d'invenzione (Ordinanza sui brevetti, OBI) · 17 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 12Fedlex · Rapporto esplicativo
Art. 127s Registrazione e pubblicazione
La revoca è iscritta nel registro dei brevetti. L’IPI pubblica la revoca, la data della richiesta di revoca e il mantenimento della proroga della durata di protezione.
Art. 127t Restituzione della tassa di revoca
Se la richiesta di revoca è accolta, la tassa di revoca è di norma restituita. Se il richiedente ha intenzionalmente ritardato la procedura o qualora altre circostanze particolari lo giustifichino, l’IPI può rinunciare alla restituzione. Con questa regola si intende contrastare il ritardamento delle procedure, ad esempio con allegazioni tardive.
Titolo undicesimo: Certificati protettivi complementari per medicinali pediatrici
Capitolo primo: Campo d’applicazione
Premessa:
Il certificato protettivo complementare per medicinali pediatrici (certificato pediatrico) è un nuovo diritto di protezione, finora introdotto solo in Svizzera. Esso è concesso quando manca un certificato tradizionale, ad esempio perché la procedura di omologazione è durata meno di cinque anni, ma sono stati comunque condotti studi pediatrici. Anche in questi casi si vuole infatti consentire l’ammortamento dei costi di ricerca e sviluppo per medicinali pediatrici. Oltre alle condizioni particolari per il rilascio di cui al nuovo articolo 140t LBI, il certificato pediatrico deve adempiere anche ai requisiti materiali generali dei certificati tradizionali. Ciò significa ad esempio che il prodotto in quanto tale, un procedimento per la sua fabbricazione o un’utilizzazione devono essere protetti da un brevetto (art. 140b cpv. 1 lett. a LBI). Per uno stesso prodotto, il certificato tradizionale e quello pediatrico si escludono a vicenda (art. 140a cpv. 1 secondo periodo e art. 140t cpv. 2 LBI).
Art. 127u
Capoversi 1‒3: «prodotto» in relazione ai principi attivi o alle composizioni di principi attivi è stato introdotto anche per i certificati pediatrici (cpv. 2).
Il certificato pediatrico è disciplinato nel titolo undicesimo. Le rimanenti disposizioni dell’OBI valgono anche per questo certificato purché il titolo settimo della legge o il suddetto titolo undicesimo non dispongano altrimenti.