Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/54: Revisione delle ordinanze in seguito alla revisione sulla legge dei prodotti terapeutici (pacchetto d'ordinanze relativo ai prodotti terapeutici IV) · 9 pagine
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Per sorvegliare l’uso, si registrano nel Sistema d’informazione sugli antibiotici lo smercio, la prescrizione, la dispensazione e l’uso di antibiotici nella medicina veterinaria. Inoltre, il Sistema d’informazione consente il confronto regionale, nazionale e internazionale dell’uso di antibiotici. In questo modo, si possono raffrontare i dati relativi all’uso e alla resistenza e scoprire indizi di un possibile uso eccessivo o improprio di antibiotici per poterlo eventualmente ridurre.
2 Commento alle singole disposizioni
Ingresso
La presente ordinanza si basa sull’articolo 64f della legge sugli agenti terapeutici, secondo cui il Consiglio federale deve emanare le disposizioni d’esecuzione relative al Sistema d’informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria. Inoltre, nell’ingresso figurano l’articolo 165g della legge sull’agricoltura (LAgr; RS 910.1) e l’articolo 54a della legge sulle epizoozie (LFE; RS 916.40), che costituiscono anch’essi le basi per il sistema d’informazione centrale comune lungo la filiera alimentare, di cui fa parte anche il Sistema d’informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria (art. 64c cpv. 2 LATer).
Art. 1 Oggetto
L’ordinanza disciplina il Sistema d’informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria (SIAMV), in particolare la struttura e il catalogo dei dati, le competenze, i diritti d’accesso, la protezione e la sicurezza dei dati, gli obblighi di notifica e l’accesso ai dati.
Art. 2 Contenuto del SIAMV
Il SIAMV si compone di vari sistemi: il primo contenente i modelli dei formulari per registrare i dati, il secondo per rilevare i dati notificati e il terzo per valutare i dati notificati. Il SIAMV contiene i dati previsti dall’articolo 64d della legge sugli agenti terapeutici. Nell’articolo 2 si precisano questi dati sotto il profilo dei diritti d’accesso. I dati sullo smercio contengono i dati sul titolare di un’omologazione per antibiotici (azienda e indirizzo) nonché i dati sullo studio veterinario (azienda e indirizzo) al quale sono forniti gli antibiotici. Rientrano nei dati sullo smercio anche i dati che sono rilevati in relazione all’obbligo di notifica sullo smercio di antibiotici (quantità), come per esempio i dati sulle quantità e quelli sugli antibiotici forniti. I dati sull’uso contengono i dati sullo studio veterinario (azienda e indirizzo) nonché i dati sulle persone e sulle aziende a cui sono dispensati gli antibiotici (azienda e indirizzo) e sugli animali a cui sono somministrati gli antibiotici. Fanno parte dei dati sull’uso anche i dati che sono rilevati in relazione all’obbligo di notifica sulla prescrizione, sulla dispensazione e sull’uso di antibiotici (p. es. indicazione, modalità di somministrazione, numero di animali da sottoporre a terapia, antibiotici, ecc.). Rientrano altresì nei dati sull’uso i dati comparativi, ovvero i dati sulla prescrizione, sulla dispensazione e sull’uso di antibiotici per ogni studio veterinario o persona o azienda, raffrontati con i dati nazionali. I dati comparativi illustrano le prescrizioni per ciascuno studio veterinario rispetto a tutti gli studi veterinari in Svizzera e alle prescrizioni per ciascuna classe di età e categoria di utilizzo (p. es. suini da ingrasso) di un detentore di animali rispetto a tutte le