Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/54: Revisione delle ordinanze in seguito alla revisione sulla legge dei prodotti terapeutici (pacchetto d'ordinanze relativo ai prodotti terapeutici IV) · 9 pagine
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prescrizioni per ciascuna classe di età e categoria di utilizzo in Svizzera. Nel SIAMV figurano inoltre i dati sull’omologazione degli antibiotici. Si tratta di dati di base che consentono d’identificare con precisione gli antibiotici. Infine, si definiscono i dati concernenti il sistema e gli utenti che sono necessari per la gestione tecnica del SIAMV. Le categorie di dati contenute nel SIAMV figurano nell’allegato dell’ordinanza. I dati di sistema possono essere visualizzati dagli utenti e utilizzati per adempiere i loro compiti legali. Vengono messi a disposizione in formato standardizzato e non possono essere modificati dagli utenti, come ad esempio le liste di riferimento, le configurazioni di sistema per i processi esecutivi o i moduli per l’inserimento dei dati. I dati utente descrivono il ruolo e l’attribuzione di un utente all’unità amministrativa. L’amministratore del SIAMV effettua questa attribuzione.
I dati descritti provengono da altre banche dati o da altri sistemi d’informazione della Confederazione o vengono trasmessi dalle persone soggette all’obbligo di notifica. Per quanto riguarda il formato di trasmissione dei dati da inserire (= formato e dimensioni del campo di una registrazione o prescrizione standard), si rinvia alle direttive tecniche (art. 16) appositamente emanate.
Art. 3 Diritti di accesso
L’articolo 64e della legge sugli agenti terapeutici disciplina l’accesso ai dati nel SIAMV e distingue tra il trattamento online e l’accesso online. Il trattamento online o l’accesso online può avvenire direttamente nel SIAMV o tramite un altro sistema. Ciò dipende dalla soluzione tecnica e dalle possibilità di garantire la protezione dei dati. Con la presente disposizione si assicura a tutte le autorità lungo la filiera alimentare la possibilità di accedere (accesso ed eventualmente trattamento) ai dati per loro rilevanti. L’accesso a determinati dati sarà tecnicamente limitato a seconda dell’appartenenza degli utenti a un’unità amministrativa o a seconda del ruolo della persona. Inoltre, si disciplinano i diritti di accesso degli amministratori per quanto riguarda gli aspetti tecnici. I diritti di accesso sono concessi solo al fine di adempiere i compiti legali delle autorità e delle persone aventi diritto e in base all’entità a tal fine necessaria. In tal modo, per esempio, le autorità cantonali di esecuzione possono accedere ai dati sullo smercio e sull’uso di tutti i titolari delle omologazioni, i veterinari e i detentori di animali con sede o domicilio nel Cantone. I titolari delle omologazioni possono accedere solamente ai dati sullo smercio che li concernono.
Art. 4 Obblighi di notifica
Per poter raccogliere i dati necessari per sorvegliare lo smercio e l’uso di antibiotici nell’ottica delle misure per ridurre la resistenza agli antibiotici, i titolari delle omologazioni e i veterinari devono notificare periodicamente all’USAV i relativi dati. La notifica deve avvenire elettronicamente con il modello di formulario messo a disposizione dall’USAV. Si prevede di fornire ai soggetti notificatori una soluzione ottimale, per esempio ai veterinari una maschera di immissione elettronica che corrisponde a un modulo elettronico della ricetta. I dati da notificare secondo l’articolo 4 saranno prestabiliti e comprenderanno i dati di cui all’articolo 2 in relazione all’allegato. Oltre agli obblighi di notifica, i titolari delle omologazioni e i veterinari sono tenuti a fornire in qualsiasi momento i dati corrispondenti all’USAV, qualora ne faccia richiesta. Inoltre, ogni anno l’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic) deve trasmettere all’USAV una lista di tutti i medicamenti contenenti antibiotici omologati, con i formati delle confezioni disponibili, e regolarmente le nuove omologazioni e le modifiche del-