Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/54: Revisione delle ordinanze in seguito alla revisione sulla legge dei prodotti terapeutici (pacchetto d'ordinanze relativo ai prodotti terapeutici IV) · 9 pagine

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Art. 9 Comunicazione di dati per scopi scientifici e statistici

Qualora, in virtù di norme di diritto svizzero o internazionale, sia tenuto a redigere rapporti sulla situazione nel campo della sorveglianza dell’uso di antibiotici e della situazione delle resistenze agli antibiotici, l’USAV utilizza e fornisce i dati in forma anonima.

Art. 10 Comunicazione di dati a privati

Oltre ai singoli individui privati, l termine «privati» si riferisce anche alle organizzazioni di controllo private, alle organizzazioni private per la salute animale o ai titolari di label nel settore agricolo. La comunicazione deve avvenire secondo l’articolo 19 della legge sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1).

Art. 11 Protezione dei dati

L’USAV provvede affinché le disposizioni in materia di protezione dei dati siano rispettate. A tal fine emana un regolamento per il trattamento dei dati, che garantisce la trasparenza necessaria. Nei casi menzionati nell’articolo 21 dell’ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD; RS 235.11), gli organi federali sono obbligati a redigere un regolamento per il trattamento dei dati delle collezioni automatiche. Il regolamento per il trattamento deve illustrare l’organizzazione interna nonché la procedura di trattamento dei dati e di controllo.

Art. 12 Diritti delle persone interessate

I diritti delle persone su cui si raccolgono i dati, in particolare i diritti di accesso e cancellazione, sono disciplinati nella legge federale sulla protezione dei dati. Le persone interessate possono far valere i loro diritti con una domanda scritta all’USAV.

Art. 13 Correzione di dati

Di norma i titolari delle omologazioni e i veterinari sono responsabili della notifica di dati corretti. I titolari delle omologazioni e i veterinari notificano all’USAV servendosi di un modulo messo a disposizione dall’USAV stesso per correggere i dati errati trasmessi al SIAMV in relazione ai loro obblighi di notifica. Nel SIAMV la notifica correttiva sostituisce automaticamente la notifica originaria.

Art. 14 Sicurezza informatica

Per la sicurezza informatica sono determinanti le prescrizioni dell’ordinanza sull’informatica nell’Amministrazione federale (RS 172.010.58).