Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/54: Revisione delle ordinanze in seguito alla revisione sulla legge dei prodotti terapeutici (pacchetto d'ordinanze relativo ai prodotti terapeutici IV) · 9 pagine
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Art. 15 Archiviazione e distruzione dei dati
L’archiviazione dei dati si basa sulle disposizioni della legge sull’archiviazione (RS 152.1). In vista della sorveglianza a lungo termine dell’uso di antibiotici nella medicina veterinaria e delle corrispondenti statistiche e valutazioni a lungo termine, i dati devono essere disponibili per un periodo di tempo sufficientemente lungo. I dati che non servono più devono essere cancellati al massimo 30 anni dopo l’ultimo accesso al dossier.
Art. 16 Esecuzione
L’USAV emana le prescrizioni esecutive tecniche necessarie a garantire l’applicazione dell’ordinanza e il regolare funzionamento del SIAMV definendo chiaramente le interfacce e i meccanismi di trasmissione dei dati. Inoltre, si disciplineranno le modalità di utilizzo del catalogo dei dati nel sistema d’informazione, ovvero la forma di trasmissione dei dati. Gli standard per i contenuti e la trasmissione dei dati sono stabiliti nelle direttive tecniche in modo tale da poter effettuare senza problemi scambi con gli altri sistemi d’informazione facenti parte del sistema d’informazione centrale comune.
Art. 17 Accesso a dati per il SIAMV per il tramite di altri sistemi d’informazione
Secondo l’articolo 64d capoverso 2 della legge sugli agenti terapeutici, il SIAMV accede a dati per il tramite di altre applicazioni del Sistema d’informazione centrale comune lungo la filiera alimentare e accede a dati personali per il tramite del registro delle professioni mediche universitarie secondo gli articoli 51–54 della legge sulle professioni mediche (LPMed; RS 811.11).
L’articolo 17 prevede la possibilità di accedere, tramite il RIS o la BDTA, a dati relativi a persone, aziende, animali e titolari di omologazioni. Inoltre, il SIAMV può essere collegato con il compendio dei medicamenti veterinari previsto dall’articolo 67 capoverso 3 della legge sugli agenti terapeutici, tramite il quale si può accedere ai dati sui medicamenti omologati. Il collegamento con il registro delle professioni mediche di cui all’articolo 64d capoverso 2 della legge sugli agenti terapeutici si è rivelato inutile dal punto di vista tecnico e pertanto sarà eliminato.
Art. 18 Accesso a dati per il tramite del SIAMV
Tramite un collegamento, il sistema d’informazione ASAN può accedere a dati del SIAMV nell’ottica delle misure d’esecuzione concernenti l’uso di antibiotici.
Art. 19 Trasmissione delle notifiche e richiamo dei dati
All’interno del SIAMV, l’USAV può predisporre un’interfaccia di collegamento ai software correntemente in uso presso gli studi veterinari, per consentire loro di poter accedere online ai dati di cui all’articolo 3 capoverso 2 lettera c e di poter trasmettere online le notifiche di cui all’articolo 4 capoverso 2. L’USAV predispone inoltre un’interfaccia di collegamento alla BDTA, in modo tale che i detentori di animali possano richiamare i dati di cui all’articolo 3 capoverso 3.