Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/55: Seconda tappa della revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio: consultazione su nuovi elementi · 25 pagine

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N. registrazione/dossier: COO.2093.100.5.699149

II Parte speciale

1 Pianificazione dell‘utilizzazione

1.1 Articolo 16a

1.1.1 Aspetti generali

Accolgono con soddisfazione le modifiche apportate alla delimitazione delle zone agricole speciali: AI, BE, BS, GL, JU, LU, TI, ZH; PES, PSS, pvl; ACS, USS; Aequeo, APSC, ASPAN, ASPU, ATA,

Bio Suisse, ETH-IRL, Greenpeace, Innertkirchen, LSP, pro natura, RK Emmental, RWU, RZU,

Stazione ornitologica e WWF. AG condivide l’orientamento illustrato dalla Confederazione nelle sue spiegazioni. Tuttavia, le disposizioni basate sull’articolo 15 LPT sembrano adatte solo in parte alla delimitazione delle zone agricole speciali.

L’ASPAN raccomanda di verificare se gli edifici e gli impianti agricoli di grandi dimensioni non dipendenti dal suolo vadano considerati in generale come rientranti nel perimetro delle zone agricole speciali. A partire da certe dimensioni, infatti, simili aziende agricole e i rispettivi edifici e impianti

avrebbero immancabilmente delle ripercussioni significative sul paesaggio, senza contare le esigenze associate ai lavori di urbanizzazione e alle altre infrastrutture.

Il pvl; ASPU, ATA, Greenpeace, pro natura e Stazione ornitologica raccomandano di disciplinare nel piano direttore la delimitazione delle zone agricole speciali. Per garantire in maniera più efficace l’attuazione del principio della concentrazione, nell’ordinanza contro l’inquinamento atmosferico andrebbe inclusa una deroga per i piccoli insediamenti a carattere agricolo, per le zone di casali e per le altre zone secondo l’articolo 18 LPT, sempre che ciò non sia impedito da situazioni specifiche.

RZU lamenta il fatto che l’ubicazione delle zone agricole speciali non possa essere delimitata nel contesto di una panoramica globale del paesaggio, bensì (come fatto finora) procedendo di caso in caso e, di conseguenza, senza che vi sia alcun coordinamento. Per salvaguardare e consolidare il principio della separazione tra comprensorio insediativo e comprensorio non insediativo, appaiono imprescindibili delle pianificazioni paesaggistiche generali da parte dei Cantoni equiparate alle restanti pianificazioni settoriali.

ZH approva il passaggio dall’attuale approccio di ampliamento interno per la creazione di zone agricole speciali a una considerazione dell’azienda nel suo complesso. Riguardo all’attuazione rimangono tuttavia ancora molti dubbi: in particolare, un aspetto ancora da chiarire è la delimitazione rispetto ai settori complementari dell’agricoltura in senso stretto di cui all’articolo 23g AP-LPT, che dovrebbero essere considerati conformi alla zona all’interno della zona agricola. ZH avanza la richiesta di disciplinare e consentire la realizzazione di alloggi per gli ausiliari agricoli sia nell’ambito delle disposizioni concernenti la zona agricola speciale sia in quello delle disposizioni sullo spazio abitativo conforme alla zona. Anche l’USPV invoca una norma per gli alloggi destinati a ospitare il personale stagionale nella zona agricola.

L’ACS chiede che l’articolo 16a sia nuovamente sottoposto a revisione e all’occorrenza modificato nel contesto di una valutazione complessiva di tutti gli articoli concernenti le costruzioni fuori delle zone edificabili. Benché si dichiari favorevole in linea di principio a un inasprimento delle disposizioni relative alla «zona agricola speciale», per l’ACS è fondamentale che tali disposizioni non limitino la ponderazione degli interessi e siano coerenti con la strategia pianificatoria, allo scopo di garantire una pianificazione che abbracci in maniera globale tutto un territorio.

Secondo il TF, è generalmente riconosciuto che, in presenza di una determinata configurazione aziendale, la comparazione secondo la sostanza secca non consente di trarre conclusioni affidabili sulla ponderazione tra produzione dipendente e produzione non dipendente dal suolo e può dunque tradursi in situazioni contrarie al diritto.

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