Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/55: Seconda tappa della revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio: consultazione su nuovi elementi · 25 pagine
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N. registrazione/dossier: COO.2093.100.5.699149
attività svolte nella zona agricola speciale non influiscano negativamente sulla biodiversità. Nelle zone agricole speciali, il fabbisogno energetico degli edifici e impianti ad alto consumo energetico (in particolare per il riscaldamento e il raffreddamento) dovrebbe essere coperto ricorrendo a fonti rinnovabili. Oltre a sfruttare il calore residuo da fonti limitrofe, in queste zone si potrebbero utilizzare ad esempio anche degli impianti di produzione di biogas per produrre energia.
Richiedono la soppressione del capoverso 3: SAB, USC; ASPV, BEBV, Bell, BVAG, BVAR, BVGR, FSAC, LBV, Ökostrom, suisseporcs e Swiss Beef. Per l’ADPR, dovrebbero invece essere eliminate le lettere b e c.
GR ritiene che le condizioni poste nel capoverso 3 debbano essere riconsiderate: mentre la lettera b (divieto di frazionamento delle superfici coltive) andrebbe stralciata senza essere sostituita, la lettera c (garanzia della disponibilità sul piano giuridico) dovrebbe essere modificata in modo da prevedere che, nell’eventualità di una mancata utilizzazione, le zone agricole speciali siano automaticamente considerate alla stregua di «normali» zone agricole.
L’ASPAN fa notare come la norma che vieta di frazionare le superfici coltive (lett. b) è forse stata formulata in modo troppo assoluto per molte di queste zone.
ZH chiede che nel terzo capoverso siano inseriti anche requisiti riguardanti la prevenzione delle emissioni e un’utilizzazione parsimoniosa del suolo.
ECO SWISS auspica che l’articolo sia modificato in maniera tale da impedire che sia arrecato alcun danno all’aspetto del paesaggio.
1.2 Articolo 18 capoversi 4 e 5
1.2.5 Aspetti generali
AG, AI, BE, BS, JU, LU, SH; PSS, pvl; ACS, USS; Aequeo, AgriGenève, ASPAN, ASPU, ATA,
Bio Suisse, GDPT, Greenpeace, LSP, pro natura, SS e Stazione ornitologica esprimono una valutazione sostanzialmente favorevole sull’inasprimento dei criteri di ammissione per le zone al di fuori delle zone edificabili. Un aspetto fondamentale è che queste disposizioni non pongano dei limiti alla ponderazione degli interessi e che siano coerenti con la strategia pianificatoria.
L’ACS chiede che l’articolo 18 sia riesaminato e all’occorrenza modificato nel contesto di una valutazione complessiva di tutti gli articoli concernenti le costruzioni fuori delle zone edificabili. Anche la DCPA è dell’avviso che questo articolo debba essere rivisto nell’ambito degli ulteriori lavori concernenti la strategia pianificatoria. AG e TG esortano a rielaborare i capoversi 4 e 5.
Il PSS, pvl; ASPU, ATA, Greenpeace, pro natura e Stazione ornitologica chiedono che sia precisato che le zone di cui si parla nell’articolo sono zone non edificabili. La RWU chiede che i piccoli insediamenti (zone di casali) siano considerati zona edificabile.
SO e SOBV auspicano che la disposizione venga opportunamente integrata al fine di garantire la conservazione duratura della fertilità del suolo.
A detta di ASIC, cemsuisse, CPT e swissbrick, vi sarebbero ragioni oggettive per riservare un trattamento differenziato alle superfici per l’avvicendamento delle colture a seconda che il loro sfruttamento sia temporaneo o permanente. Analogamente, si dovrebbe assicurare che le utilizzazioni temporanee del suolo al di fuori delle zone edificabili vengano in generale equiparate alle utilizzazioni temporanee all’interno di tali zone in termini di compensazione finanziaria.
1.2.6 Capoverso 4
FR; Alliance e Archeologia sollecitano l’inclusione dell’aspetto relativo alla protezione del patrimonio culturale.
La SHV-FSVL vorrebbe che fosse eliminato il riferimento alla conservazione delle superfici per
l’avvicendamento delle colture.
Secondo la SVIT, l’obbligo di collaborare è già sufficientemente sancito nell’articolo 2 capoverso 1bis.
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