Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/55: Seconda tappa della revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio: consultazione su nuovi elementi · 25 pagine

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N. registrazione/dossier: COO.2093.100.5.699149

discrimina i Cantoni che finora hanno gestito con cura i propri comprensori non edificabili, dato che si troverebbero ad avere un numero molto esiguo di possibilità di compensazione.

NFP 68 è dell’avviso che la strategia pianificatoria, come pure un’apposita compensazione, potrebbero consentire uno sviluppo sensato e sostenibile dello spazio rurale soltanto se inserite nel contesto di una valutazione complessiva. Oltre a un collegamento ad altri strumenti, come ad esempio alla pianificazione agricola, mancano invece indicatori rilevanti su cui basarsi per valutare lo sviluppo.

AI e BE giudicano inaccettabile la soppressione dell’articolo 39 capoverso 1 OPT. VolkswirtschaftBeo sottolinea che una simile soppressione sarebbe ammissibile soltanto se la strategia pianificatoria e compensatoria consentisse di ampliare il margine di manovra di cui si ha bisogno mediante una procedura federalista e non burocratica.

Sollevano dubbi riguardo all’attuazione nella pratica: AR, JU, LU; PLR e RWU. Prima di creare nuove eccezioni, sarebbe necessario procedere a una serie di accertamenti approfonditi e pianificazioni di prova (AG, AI, BS, GR, LU, SG, TG, UR, VD, ZH; PES, pvl; UCS; ASPU, ATA, CAS, CDPNP, DCPA, FSU, Geosuisse, Greenpeace, NFP 68, pro natura, sia, Stazione ornitologica, Wohlen e WWF).

Per numerosi partecipanti, sussisterebbe il rischio di indebolire il principio della separazione (BE, BL, GL, LU, SH, SG, ZG; PSS; UCS; AgorA, AgriGenève, Agrijura, CAJB, CFNP, cnav, Giovani Verdi, Hochparterre, Lausanne, Piccoli contadini, RZU, sia, SS, ssp e Wohlen). BE e BS ritengono essenziale che ciò non si produca. Secondo il PSS, l’approccio scelto va nella direzione sbagliata: la strategia pianificatoria dovrebbe contribuire a rafforzare il principio della separazione e a ridurre il numero di edifici al di fuori delle zone edificabili, il che non avviene nella forma in cui è concepita al momento.

Secondo la DCPA, la proposta presentata deve essere conciliata con gli strumenti offerti dalla LPT. Non è inoltre chiaro in che modo la strategia pianificatoria affiancherebbe le rimanenti disposizioni della LPT dedicate alle costruzioni fuori delle zone edificabili, né quali sarebbero le reciproche ripercussioni di cui tenere conto in fase di legiferazione. Sarebbe necessario sottoporre a un’analisi più approfondita l’interazione tra la strategia pianificatoria e le disposizioni sulle costruzioni fuori delle zone edificabili (LU, SH, SZ, UR, VD; PES; RZU).

Le FFS richiedono di escludere le infrastrutture ferroviarie dall’obbligo di compensazione.

ZH si opporrebbe risolutamente alla trasmissione del messaggio sulla LPT 2 se venisse esclusa la strategia pianificatoria. Ciò non toglie che le disposizioni in materia necessitino di essere rielaborate, in particolare sulla base degli accertamenti tecnici condotti dalla DCPA. Prima di trasmettere il messaggio concernente la LPT 2, si dovrebbe attendere che siano chiarite le questioni più importanti sollevate in merito all’attuazione della strategia pianificatoria.

Il pvl; ASPU, Greenpeace, pro natura e Stazione ornitologica chiedono che la strategia pianificatoria e compensatoria sia eliminata dal progetto e venga discussa e chiarita in maniera approfondita con le cerchie interessate. L’obiettivo dovrebbe essere quello di riservare allo sviluppo della strategia un periodo di tempo confacente alla sua portata.

Secondo economiesuisse e RKBM, sarebbe opportuno lasciare in sospeso la revisione parziale fintanto che non si sia chiarito con maggiore precisione il funzionamento di questo nuovo strumento.

Pur non esprimendosi in merito alla disposizione materiale proposta, il TF richiama l’attenzione su alcune possibili conseguenze procedurali: i vigenti articoli 24 segg. LPT disciplinano in maniera esaustiva le eccezioni relative alle possibilità di edificazione al di fuori delle zone edificabili e il Tribunale federale è in grado di controllarne d’ufficio e con piena cognizione tanto l’interpretazione quanto l’attuazione. Le decisioni che poggiano su dette disposizioni vengono adottate in adempimento di un compito della Confederazione (art. 2 LPN), il che legittima le associazioni a presentare ricorso conformemente all’articolo 12 LPN. Le autorizzazioni edilizie finalizzate all’attuazione di una soluzione pianificatoria e compensatoria ai sensi dell’articolo 23d LPT, invece, sarebbero fondate solo in parte sul diritto federale, con la conseguenza che il Tribunale federale potrebbe verificare soltanto in via pregiudiziale la conformità della regolamentazione cantonale interessata con l’articolo 23d LPT, oltre a doversi per il resto limitare a un mero controllo di un’eventuale arbitrarietà. L’ammissibilità dei ricorsi delle associazioni contro tali decisioni, basate di fatto sul diritto cantonale, dovrebbe essere appurata.

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