Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/64: Revisione dell'ordinanza del DFI sulla cartella informatizzata del paziente: introduzione dei formati di scambio elettronici · 26 pagine

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implementi questi processi per poter elaborare in maniera affidabile e storicizzare tutte le transazioni di aggiunta, modifica e annullamento di medicamenti.

La CDS e due Cantoni (AR, SG) raccomandano di aggiungere al numero 3.2 dell’allegato 4 un’ulteriore unità d’informazione «Elenco dei problemi». Inoltre nel numero 3.2.3, nelle informazioni sulla panoramica della terapia farmacologica, deve essere inserita un’unità d’informazione che tenga conto dell’aspetto temporale delle terapie con medicamenti. L’obiettivo è in particolare di contrastare in anticipo un abuso di medicamenti attraverso un ulteriore controllo nelle terapie a lungo termine.

La Trägerverein eHealth NW e due Cantoni (BL, BS) hanno constatato che quanto alle singole unità d’informazione vi sono numerose deroghe rispetto ai set minimi di dati proposti da IPAG. Essi si sono fatti illustrare da IPAG alcune delle deroghe, ma – per mancanza di esperienza, che in questo caso deve essere molto approfondita – non possono fare un’analisi dettagliata delle deroghe. Essi chiedono pertanto di considerare integralmente i set minimi di dati di IPAG e di ammettere deroghe soltanto laddove sono in conflitto con le prescrizioni tecniche (standard e specifiche CDA e IHE). In caso di deroghe, bisogna dare la priorità alla standardizzazione internazionale. Nei seguenti casi si chiede un adeguamento concreto:

• OCIP-DFI, allegato 4, numero 3.2.3 (panoramica della terapia farmacologica): il «motivo delle cure» deve essere indicato come unità d’informazione con grado di obbligatorietà F;

• OCIP-DFI, allegato 4, numero 1.3.2.4 (ricetta elettronica): lo «schema di applicazione» e la «durata dell’applicazione» devono essere indicati come unità d’informazione con grado di obbligatorietà O; la «modalità di somministrazione» deve essere indicata come unità d’informazione con grado di obbligatorietà F;

• OCIP-DFI, allegato 4, numero 3.2.5 (dispensazione elettronica): la «ripetibilità di ogni medicamento» deve essere eliminata;

• OCIP-DFI, allegato 4, numero 3.2.6 (decisione terapeutica): deve essere inserito un «commento (2.8. sulla forma galenica)» come unità d’informazione con grado di obbligatorietà F.

Inoltre chiedono che l’ordinanza sui medicamenti (OM) all’articolo 50 venga adeguata in modo tale che l’identità elettronica di un professionista della salute secondo la legislazione sulla CIP sia sufficiente per rilasciare una ricetta elettronica. L’esecuzione dei processi digitali nella cartella farmacologica informatizzata deve essere garantita in generale e in tutti gli aspetti legislativi. Occorre assicurare che le unità d’informazione elencate nell’allegato 4 dell’OCIP-DFI non siano in contraddizione con le specifiche dettagliate tecniche (supplementi 1-3 all’allegato 4 dell’OCIP-DFI) e gli esperti tecnici devono nuovamente attestare che le unità d’informazione conformemente all’allegato 4 dell’OCIP-DFI possono essere rappresentate in modo corrispondente anche nei documenti CDA. Inoltre bisogna esaminare in che modo nei documenti sulla cartella farmacologica informatizzata i medicamenti sono o devono essere identificabili in maniera univoca. Anche in questo caso occorre tenere conto delle proposte di IPAG, per esempio il GTIN nella ricetta elettronica come unità d’informazione con grado di obbligatorietà F. Inoltre nell’allegato 3 dell’OCIP-DFI (2.11.) i tipi di documenti devono essere aggiornati, ossia anche questo allegato deve essere adeguato. Manca per esempio il tipo di documento della decisione terapeutica. I tipi di documenti riguardanti i formati di scambio devono essere confrontati con l’allegato 4 dell’OCIP-DFI.

TG ritiene che l’approccio scelto nell’ambito della cartella farmacologica informatizzata sia particolarmente problematico. Affinché possa essere elaborata una panoramica della terapia farmacologica prescritta attualmente per il paziente, è necessario un ulteriore processo di raccolta e integrazione. Se vengono individuate interazioni tra i medicamenti prescritti, la discussione fra le «persone appartenenti a una professione medica» coinvolte è importante; la «persona appartenente a una professione medica» prescrivente e quella sostituta devono quindi poter essere designate.

Il Cantone scrive anche che i dati medici (allergie, insufficienza renale, gravidanza, ecc.) sono informazioni indispensabili per la sicurezza della terapia farmacologica. Essi si riferiscono al paziente e devono poter essere rappresentati nell’insieme di dati. L’approccio scelto per il referto di laboratorio elettronico

– rapporto come unità d’informazione –, già applicato da alcuni anni, dovrebbe essere un modello anche per l’approccio nell’ambito della terapia farmacologica.

TG critica inoltre il fatto che l’approccio scelto per la cartella farmacologica informatizzata parte da un panorama dell’eHealth strutturato già in modo molto uniforme – questo tuttavia non corrisponde al grado di maturità effettivo del sistema sanitario svizzero, che potrebbe ristagnare ampiamente ancora per diversi anni. Cartella farmacologica informatizzata (3.2): il rapporto (panoramica della terapia farmacologica p. es. l’eMediplan) deve potere essere presentato come unità d’informazione. La parte che prescrive o che sostituisce deve essere registrata. I dati relativi al paziente devono essere completati con le rubriche «segni vitali» e «altre osservazioni rilevanti». In merito al numero 3.2.3 occorre segnalare che