Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/64: Revisione dell'ordinanza del DFI sulla cartella informatizzata del paziente: introduzione dei formati di scambio elettronici · 26 pagine
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l’unità d’informazione «Nome del principio attivo» dovrebbe tenere conto dei medicamenti che contengono due o più principi attivi. Esso propone quindi di utilizzare la formulazione «Nome del principio attivo/dei principi attivi». Questa modifica deve essere apportata anche nei numeri 3.2.4, 3.2.5 e 3.2.6.
TI propone che il termine «dosaggio» venga sostituito nel numero 3.2.3 dal termine «posologia», in quanto quest’ultimo definisce la fattispecie più correttamente e meglio in base all’uso linguistico di altri testi normativi sull’argomento. Questa modifica deve essere apportata anche nei numeri 3.2.4, 3.2.5 e 3.2.6. Nel numero 3.2.4 il Cantone presuppone che l’espressione «dimensione della confezione» si riferisca alla quantità del medicamento contenuto nella confezione (numero di capsule, volume contenuto). Se questo è vero, propone che l’espressione venga sostituita dalla formulazione «quantità per confezione». Nel numero 3.2.5 propone che le espressioni italiane «schema di applicazione» e «durata dell’applicazione» vengano sostituite da «schema di somministrazione» e «durata della somministrazione», per gli stessi motivi sopra descritti.
In merito al numero 3.2.7 si propone che la registrazione dell’unità d’informazione «Commento sulla terapia farmacologica» diventi facoltativa. La registrazione di questi dati dipende quindi dal fatto che i professionisti della salute debbano o meno apportare annotazioni importanti.
Ofac constata che nella specifica dettagliata CDA-CH-EMED vengono elencati più parametri di quelli menzionati nei numeri 3.2.3—3.2.7 Unità d’informazione. Inoltre le opzioni di alcuni parametri non corrispondono ai gradi di obbligatorietà delle stesse unità d’informazione secondo i numeri 3.2.3—3.2.7. Ofac raccomanda pertanto di riportare tutti i parametri elencati nella specifica dettagliata CDA-CH-EMED anche nell’allegato 4 dell’OCIP-DFI e di tenere conto delle opzioni di IPAG. Raccomanda inoltre che l’OCIP-DFI venga precisata in modo che la panoramica della terapia farmacologica (n. 3.23) venga prodotta dalla comunità (di riferimento) in cui è registrato il curante che ha effettuato la ricerca e che la panoramica della terapia farmacologica non venga quindi scambiata fra le diverse comunità (di riferimento).
Inoltre il supplemento 2 all’allegato 4 stabilisce nel capitolo 1.3.2 che una «eCurrentMedication» contiene soltanto iscrizioni di «Medication Treatment Plan Items», e che le iscrizioni come «Prescription, Dispense and Pharmaceutical Advice entries», che sarebbero consentite secondo l’IHE Pharmacy-PML, non sono ammesse nell’eCurrentMedication. Per ragioni di sicurezza dei pazienti e della terapia farmacologica, un professionista della salute deve poter avere, se possibile, una visione completa di tutto il decorso della terapia farmacologica di un paziente (fatta salva la limitazione del diritto d’accesso da parte del paziente). Pertanto, è importante sapere per esempio, sia per verificare l’aderenza terapeutica di un paziente sia per prevenire un abuso di medicamenti, quante confezioni di un medicamento sono state già dispensate. Anche i generici di sostituzione e gli adeguamenti del dosaggio, apportati tramite i commenti sulla terapia farmacologica, devono essere rappresentati in maniera coerente nella panoramica della terapia farmacologica, in modo che si possa comprendere chi ha apportato adeguamenti alla terapia farmacologica di un paziente, quando e quali.
Una limitazione della panoramica della terapia farmacologica soltanto a iscrizioni di decisioni terapeutiche rende impossibile il raggiungimento di questo obiettivo e compromette in modo rilevante i pazienti e la sicurezza della terapia farmacologica. Ofac raccomanda di adeguare la specifica dettagliata di modo che la panoramica della terapia farmacologica possa essere generata da tutti gli altri documenti (decisione terapeutica, ricetta elettronica, dispensazione elettronica, commento sulla terapia farmacologica).
Dal punto di vista di Ofac, una ricetta elettronica deve essere giuridicamente vincolante nel contesto della LCIP e quindi conforme alla LATer. In questo Ofac vede una contraddizione con la revisione dell’OM in corso, che all’articolo 50 chiede come requisiti minimi per la ricetta elettronica anche la firma autografa o la firma elettronica qualificata della persona che emette la prescrizione. Dal suo punto di vista, i requisiti di un’identità elettronica per un professionista della salute nel contesto della CIP sono sufficientemente elevati affinché una ricetta elettronica, generata nell’area riservata della CIP, non necessiti anche di una firma elettronica qualificata per essere valida. Il controllo se una ricetta elettronica nell’ambito della CIP è stata già «utilizzata» dipende, a suo parere, dal curante che intende effettuare la dispensazione. Pertanto il curante può essere sostenuto al massimo tramite le corrispondenti prestazioni della sua comunità (di riferimento).
Diversa è la situazione delle ricette elettroniche che non sono state generate nell’area riservata della CIP e per le quali non esiste una versione cartacea con una firma autografa. Poiché i fornitori di prestazioni del settore ambulatoriale non devono aderire a una comunità, anche se vi è comunque la possibilità anche per loro di rilasciare ricette elettroniche, dovrebbe essere prevista, come proposto dall’articolo 50 OM, la firma elettronica qualificata. Essi desiderano che l’articolo 50 OM venga formulato in maniera tale che le ricette elettroniche che sono state generate nell’area riservata della CIP siano conformi alla LATer e pertanto valide in modo giuridicamente vincolante. D’altra parte, occorrerebbe descrivere in modo